Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44801 del 08/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44801 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NAPOLI SIMONE GIUSEPPE N. IL 17/03/1988
avverso la sentenza n. 3101/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 22/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del DQtt &ce& Qo4 1,ZAIWO
che ha concluso per
;12.2.

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi dife sor Avv.

Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione Di Napoli Simone Giuseppe, unitamente al suo difensore di
fiducia, avverso la sentenza emessa in data 22.9.2014 dalla Corte di appello di
L’Aquila che confermava quella del Tribunale di Vasto in data 7.3.2012 con cui il
predetto era stato condannato, assieme al fratello Di Napoli Cosimo, alla pena
condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione ed € 400,00 di multa per il delitto
di cui all’art. 624 bis c.p. (furto con strappo; fatto dell’1.3.2008).

2.1. il vizio motivazionale in relazione la penale responsabilità assumendo di non
essere l’esecutore materiale del reato contestato e che la condotta collaborativa
tenuta avendo condotto gli ufficiali di PG sul posto ove si trovava la refurtiva,
rientrava in quelle “comunicazioni comunque rese” dall’indagato ex art. 62 c.p.p.,
come tale inutilizzabile;
2.2. il vizio motivazionale in relazione alla commisurazione della pena e al diniego
delle attenuanti generiche.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
4. Quanto riferito dal teste Orlando Vincenzo, capitano di carabinieri, circa la
collaborazione prestata dagli imputati che, essendo stati individuati a bordo dell’auto
la cui targa era stata parzialmente annotata dalla persona offesa e rintracciata dagli
operanti, condussero i militari sul luogo ove si trovava la borsa trafugata, rappresenta
– come già correttamente ritenuto dalla Corte territoriale- un mero comportamento
fattuale degli indagati e giammai una mera “dichiarazione” testualmente indicata
dall’art. 62 c.p.p. (che, dovendo integrare anche una “testimonianza” non può essere
confusa in alcun modo con quella generica “comunicazione” erroneamente riportata
in ricorso) che consiste in una esternazione solo verbale di circostanze note a colui
che la effettua, come tale pienamente utilizzabile ai fini delle indagini e della prova
della responsabilità penale.
Con altrettanto congrua motivazione è stata ritenuta la corresponsabilità penale a
livello materiale e/o morale di entrambi i fratelli coimputati nello scippo perpetrato, in
considerazione del breve lasso temporale intercorso tra il furto e il ritrovamento del
maltolto su indicazione di entrambi gl’imputati, rinvenuti poco dopo l’accaduto a bordo
dell’auto su cui la persona offesa aveva visto allontanarsi l’autore materiale del
crimine.
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi
a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche
2

2. Deduce i motivi di seguito sinteticamente riportati:

t
un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez.
n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163). E nel caso di specie è stato evidenziata la
presenza dei gravi precedenti penali dell’imputato.
Analogamente, quanto alla misura della pena, si rammenta che il giudice del merito,
con la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri
indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione:

esposizione dei criteri adottati per concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, del
19.3.2008 n. 12749, Rv. 239754): e nel caso di specie si è rilevato come la pena sia
stata applicata nel minimo edittale.
6. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 8.10.2015

tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica

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