Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44797 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44797 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

ha pronunciato la seguente

(2_1-1
—Sfo2N-T-ENZA-

sul ricorso proposto da:
PIPOLO LUIGI N. IL 11/01/1952
avverso la sentenza n. 28427/2009 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 02/07/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
AbtrteLsArgite le conclusioni del PG Dott.
V (A/Leila°

Uditi difensor Avv.;

Q_ CA

Data Udienza: 03/10/2013

25906/2013

che il Presidente della Corte di appello di Napoli ha fatto presente che la parte
civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed era pertanto
necessario un provvedimento di correzione dell’errore materiale di questa Corte per
la mancata previsione che la condanna dell’imputato operasse in favore dello Stato,
ai sensi dell’art. 110 TU spese di giustizia;
che il predetto art. 110, comma 3, espressamente stabilisce che “Con la sentenza
che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se
condanna l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore
della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello
Stato”;
che la sentenza di cui sopra ha omesso tale statuizione per evidente errore
materiale ed è necessario procedere alla integrazione del predetto dispositivo nel
senso richiesto;

P.Q.M.
dispone l2_9sfezione del dispositivo di sentenza 1272/2010 resa da questa sezione
all’udienz~t7.2010 nel senso che dove è scritto “che liquida” si deve interpolare
l’espressione “in favore dello Stato”.
Così deciso il 122:3=. 3/4 0 (2-0 13

rilevato che con sentenza in data 2.7.2010 questa stessa sezione così provvedeva
in ordine al ricorso proposto da Pipolo Luigi avverso la sentenza n.9721/2005 della
Corte di appello di Napoli del 6.6.2006 “annulla senza rinvio la sentenza impugnata in
ordine alla responsabilità penale per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il
ricorso in ordine alle statuizioni civili e condanna l’imputato a rifondere alla costituita
parte civile le spese di questo giudizio, che liquida in euro 3000,00 oltre accessori”;

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