Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44796 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44796 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STOPPA FRANCESCA N. IL 13/12/1979
avverso la sentenza n. 18143/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
08/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/~ite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

16633/2013

1. Stoppa Francesca, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre per la
cassazione della sentenza in data 8.2.2013 con cui il Tribunale di Roma ha
applicato alla medesima la pena di quattro anni d reclusione ed euro 1800,00
di multa per il reato di cui agli artt. 110 cp e 73 e 80 dPR 309/90. Lamenta la
avvenuta violazione di norme di diritto per mancata considerazione della
sentenza n.251 del 5 novembre 2012 della Corte Costituzionale con cui è stata
dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 69, co.4, cod.pen. nella parte
in cui vieta la prevalenza dell’attenuante ex art. 73, quinto comma, del
predetto dPR sulla reiidiéta reiterata.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo proposto è manifestamente
infondato dovendosi al riguardo soltanto osservare che la richiesta di pena
“patteggiata”, conformemente accolta dal giudice con la sentenza impugnata,
è stata formulata all’udienza dell’8.2.2013, quando cioè era già intervenuta la
sentenza della corte Costituzionale citata dal ricorrente, di cui evidentemente
lo stesso imputato ha tenuto conto, o poteva tenere conto, nel formulare la
richiesta suddetta.
Ne consegue che non sono proponibili con il ricorso per Cassazione censure
che attengono alla valutazione delle circostanze e calcolo della pena, rispetto
alle quali peraltro l’imputato difetta di interesse dal momento che la pena
stessa è stata determinata esattamente nella misura richiesta.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle
ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare,
anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186 del 2000, in euro
1.500,00.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1.500,00 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3.10.2013

FATTO E DIRITTO

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