Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44791 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44791 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DRAGO ANTONINO N. IL 03/11/1973
avverso l’ordinanza n. 538/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
07/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
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Data Udienza: 21/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 7 maggio 2015 il Tribunale del riesame di Palermo
ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di Drago Antonino, confermando l’ordinanza
pronunziata dal G.i.p. presso il Tribunale di Marsala il 10-21 aprile 2015, che applicava nei
suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con
l’imposizione di ulteriori prescrizioni, in relazione al reato (capo sub 20) di cui all’art. 73
del D.P.R. n. 309/90, avente ad oggetto l’acquisto a fini di spaccio di un chilogrammo di

2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato, che ha dedotto tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito
sinteticamente illustrato.

2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, che i Giudici di merito hanno fondato esclusivamente
sull’analisi dei “brogliacci” relativi alle operazioni di intercettazione e su precedenti
specifici assai risalenti nel tempo: elementi, questi, dai quali nulla si evince in merito al
coinvolgimento del ricorrente, avuto altresì riguardo all’assenza di ulteriori dati di
riscontro indiziario circa la realizzazione di illecite attività in materia di stupefacenti, ed in
particolare all’esito negativo della perquisizione domiciliare e veicolare effettuata dai
Carabinieri di Salemi a circa un anno e mezzo di distanza dalle predette intercettazioni.

2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza delle
esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., non essendo emerso alcun elemento
idoneo ad evidenziare un’attività di reperimento di sostanze stupefacenti al di fuori del
territorio di Salemi, sì da giustificare un divieto di allontanamento da tale Comune, ovvero
che il ricorrente fosse dedito allo smercio di tali sostanze nelle ore serali. Il Tribunale,
peraltro, ha omesso di indicare le ragioni per cui non ha ritenuto applicabile una misura
meno afflittiva, a fronte di una specifica doglianza difensiva in merito all’attività lavorativa
svolta dal ricorrente.

2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla normativa introdotta
dalla I. n. 47/2015, essendo l’ordinanza impugnata priva di riferimenti al requisito
dell’attualità del pericolo di cui alla lett. c) dell’art. 274 c.p.p., mentre la misura è stata
fondata esclusivamente sulla base di risalenti precedenti penali a carico dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e
precisate.

marijuana, commesso in Salemi il 14 novembre 2013.

2. La gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, e scrutinato in
termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente
sostenuta dall’apparato motivazionale su cui si radica l’impugnato provvedimento, che ha
correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari
emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni
che giustificano l’epilogo del relativo percorso decisorio.
Entro tale prospettiva, deve rilevarsi come l’impugnata ordinanza (v., in particolare,
pagg. 3-5) abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia in

sulla base delle univoche emergenze investigative ivi compiutamente rappresentate, e in
particolare degli esiti delle operazioni di intercettazione – gli elementi indiziari considerati
sintomatici della ipotizzata condotta di acquisto a fini di “spaccio” del rilevante
quantitativo di stupefacente indicato nel tema d’accusa, ricostruendo tempi, modalità e
soggetti intervenuti nell’intera vicenda storico-fattuale
L’impugnata ordinanza, inoltre, ha mostrato di fare buon governo dei consolidati
indirizzi esegetici di questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 39469 del 26/05/2004, dep.
08/10/2004, Rv. 229570; Sez. 1, n. 16781 del 24/03/2010, dep. 03/05/2010, Rv.
246938), secondo cui la richiesta della misura cautelare può legittimamente essere
fondata sull’allegazione delle trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni
(brogliacci di ascolto), ovvero degli appunti raccolti durante le intercettazioni, senza la
necessità di allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni medesime.
Resta ferma, evidentemente, la possibilità del difensore di formulare una richiesta
volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell’art. 268 cod.
proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e
sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai
fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, richiesta che deve essere
presentata al pubblico ministero e non al giudice per le indagini preliminari che ha emesso
il provvedimento cautelare (Sez. Un., n. 20300 del 22/04/2010, dep. 27/05/2010, Rv.
246906).
Va poi ribadito che la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ha
chiarito, da oltre un decennio (cfr. Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv.
218392 e, da ultimo, Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 251812), che le
dichiarazioni captate nel corso di attività di intercettazione (regolarmente autorizzata,
ovviamente), con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati
hanno integrale valenza probatoria e non necessitano quindi di ulteriori elementi di
corroborazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 22471 del
26/02/2015, dep. 28/05/2015, Rv. 263714).
Parimenti va richiamata quella giurisprudenza (tra le tante, Sez. 6, n. 17619, del
08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) per la quale, in tema di intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche
quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di

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esame, puntualmente replicando alle obiezioni difensive e linearmente evidenziando –

merito e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione, come avvenuto nel caso in
esame, risulta logicamente illustrata in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

3. Congruamente esaminato, inoltre, risulta il profilo inerente alle esigenze cautelari
aventi ad oggetto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie/ ed alla
proporzionalità della misura applicata, avendo il Tribunale motivatamente ritenuto la
sussistenza e concretezza del periculum non solo sulla base degli specifici (sia pure
risalenti) precedenti a carico, ma anche alla stregua della gravità del fatto (relativo ad un

continuità della condotta, ritenuta sintomatica, nello specifico contesto territoriale preso in
esame, di un rilevante inserimento dell’indagato nel mercato della droga, quale soggetto
capace di reperire e “smerciare”, pure in tempi recenti, significative quantità di
stupefacenti.
Inammissibile deve ritenersi l’ultimo profilo di doglianza, che fa riferimento ad una
normativa inapplicabile nel momento della decisione, essendo la novella legislativa del 16
aprile 2015, n. 47, solo successivamente entrata in vigore (ossia, l’8 maggio 2015).

4. In definitiva, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze
procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di
vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare
la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma ha
sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze investigative,
facendo leva sul diverso apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in
sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al
giudizio di questa Suprema Corte.
Al riguardo v’è da osservare, peraltro, che l’ordinamento non conferisce a questa
Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende
oggetto d’indagine, nè la investe di alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle
misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed
insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del
tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate. Il controllo di
legittimità, pertanto, è circoscritto esclusivamente alla verifica dell’atto impugnato, al fine
di stabilire se il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro di carattere negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in
esame, rende l’atto per ciò stesso insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo di illogicità
evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv.
261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).

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consistente quantitativo di droga) e delle connotazioni di non occasionalità, ma, anzi, di

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con
la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616
c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Consigliere estensore

Così deciso in Roma, lì, 21 ottobre 2015

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