Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44791 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44791 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Data Udienza: 01/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIONETTI COSTANTINO N. IL 07/06/1973
avverso l’ordinanza n. 1170/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 28/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
A-lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame
avanzata dall’indagato in epigrafe avverso il provvedimento col quale il Gip dello
stesso Tribunale ha disposto l’applicazione della misura della custodia in carcere
in ordine ai reati di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

concreto elemento di prova in ordine al suo coinvolgimento nell’ ipotesi
associativa, in mancanza di acquisizioni significative che lo riguardino
direttamente. Si è utilizzato quale unico elemento di prova il materiale costituito
da intercettazioni telefoniche. Orbene tali comunicazioni sono di contenuto
chiaro, non ambiguo non evidenziano nulla di illecito e non conducono dunque
verso il reato associativo.
Pure in ordine alli unico reato fine rubricato al capo numero 13 la
pronunzia è caratterizzata da deficit dimostrativo. Con argomentazione del tutto
congetturale si è ipotizzato che in una data conversazione si facesse riferimento
ad un una pregressa operazione illecita costituita dalla consegna di droga.

3. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata premette un’ampia analisi della metodologia di
valutazione del materiale probatorio, ponendo in luce che tutte le conversazioni
tra i soggetti coinvolti sono prive di contenuto comprensibile, sono per contro
sempre allusive, tanto da risultare prive di un significato logico. Tuttavia si fa
costante riferimento al reperimento di materiale e soprattutto ad incontri che
vengono continuamente programmati telefonicamente con modalità ripetitive. Il
contenuto illecito ed il riferimento in particolare allo stupefacente si desume sia
dall’arresto di Scassò Giovanni, trovato in possesso di 4 kg di marijuana sia dalla
terminologia rinvenuta in qualche comunicazione. Tale complesso quadro induce
a ritenere che le comunicazioni costituiscano la trama delle intese tra i soggetti
coinvolti nei gruppi criminali oggetto del processo, finalizzate al traffico di droga.
Per quanto attiene in particolare al capo n. 13 si espone che l’imputazione
riguarda, oltre all’indagato, tale Caliò Marco e fa riferimento alla detenzione di
una partita di cocaina acquistata da Macrì Domenico. Si richiama una
conversazione del 2 giugno 2007, nella quale, come si desume da brani della
relativa trascrizione, si fa riferimento ad un appuntamento che, atteso il
contesto, viene ritenuto senz’altro afferente ad una fornitura di droga.
L’avvenuta consegna di tale partita si desume da una successiva conversazione

2. Ricorre per cassazione l’indagato. Si argomenta che non vi è alcun

nella quale si dà conto che ciò a cui ci si riferisce nel presente è la stessa cosa
dell’altra volta che ha coinvolto Costantino, cioè l’attuale ricorrente. Le intese
sono analogamente afferenti ad incontri pur sempre relativi alla droga e dunque
con tutta plausibilità richiamano la consegna della precedente fornitura. La Corte
di merito dunque ritiene la stretta connessione tra le due comunicazioni. isT
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apprezzamento non si scorge alcun errore logico o giuridico. Il contenuto delle
comunicazioni è argomentatamente desunto dal contesto, del quale è stata
oggettivamente verificata la pertinenza agli illeciti. D’altra parte, la connessione

dell’imputazione. Né la questione può essere rivisitata nel merito nella presente
sede di legittimità.
Per ciò che attiene all’illecito associativo, la pronunzia pone in evidenza
ampiamente i tratti strutturali delle compagini, le intese organizzate e
continuamente ripetute, volte ad assicurare la continuità e la regolarità del
traffico che costituisce il comune fine degli associati.
Si afferma altresì che il ricorrente insieme a Caliò Marco è un distributore
della droga nel catanzarese nell’ambito dell’organizzazione capeggiata dalla
famiglia Lombardo. In tale contesto si inseriscono gli episodi di cui ai capi 7, 8,
9. Sebbene il Gip non abbia ritenuto l’esistenza di un grave quadro indiziario nei
confronti del ricorrente, le comunicazioni hanno comunque significato in
relazione all’illecito associativo poiché i Lombardo, dopo aver trasportato una
partita di stupefacente risultata di scarsa qualità, tentano di vendere il residuo al
Lionetti ed al Caliò che tuttavia rilevano il difetto della droga. Tutto ciò fa
intendere che si sia in presenza di una partita significativa e d’altra parte i due si
manifestano subito disponibili ad intavolare nuove trattative ed a provare la
droga ai fini dell’accettazione della partita loro offerta. La rapidità delle intese tra
gli interlocutori mostra rapporti consolidati nel tempo in un quadro di
sperimentata reciproca affidabilità r nel segno di un agire insieme nella gestione
dei traffici e che equivale alla partecipazione all’illecito associativo. Ulteriore
conforto si desume dal già evocato episodio di cui al capo numero 13: il Macrì
procura una partita di droga al Lionetti, richiamando precedenti analoghe
operazioni.
Anche qui si è in presenza di apprezzamento conforme ai principi in
materia ed immune da vizi logici. Si pone in luce la complessiva, articolata
organizzazione illecita capeggiata dai Lombardi, specializzata nell’organico
traffico della droga; ed in tale contesto strutturato si colloca la persistente,
organica condotta dell’imputato che, come si è visto, svolge un preciso, stabile
ruolo sul territorio, perfettamente funzionale al conseguimento del fini
associativi. Dunque, alla stregua della regola di giudizio in ordine alla prova che

tra le conversazioni rende chiaro il riferimento alla fornitura oggetto

governa la sede cautelare, non difetta per nulla un puntuale apprezzamento
sull’esistenza di un grave quadro indiziario.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per leggela
condanna al pagamento delle spese processuali.

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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 94 comma 1 ter disp. att. del cod. proc. pen.

Roma 1 ottobre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

rCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

f

IL PRESIDENTE
(Gaetanino ZECCA)

processuali.

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