Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44790 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44790 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERRASI ROBERTO N. IL 10/01/1967
avverso l’ordinanza n. 143/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
29/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
-lett e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uslit-i-diferrsor Avv.;

Data Udienza: 01/10/2013

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Sulmona aveva proposto appello avverso l’ordinanza del
G.I.P. del Tribunale della stessa città del 3.04.2013 che
aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura
della custodia in carcere nei confronti di Addario Andreas e
di Terrasi Roberto, in quanto aveva ritenuto che la
fattispecie criminosa posta in essere dagli indagati era
quella di violazione di domicilio e non già quella di
tentato furto aggravato.
Il Tribunale del riesame di L’Aquila in data 29.04.2013, in
riforma dell’ordinanza di cui sopra, applicava la misura
della custodia in carcere nei confronti degli indagati,
disponendo che la esecuzione avvenisse all’atto della
irrevocabilità del provvedimento, in quanto riteneva
sussistente sia il requisito della gravità indiziaria, sia
le esigenze cautelari in ordine al reato di tentato furto
aggravato.
Avverso tale provvedimento Terrasi Roberto, a mezzo del suo
difensore, ha proposto ricorso in Cassazione e lo ha
censurato per il seguente motivo:
l) Vizio di motivazione in relazione all’art.606 co.1
lett.e) c.p.p..
Sosteneva la difesa che il Tribunale del riesame aveva
errato allorquando aveva ritenuto sussistente nei confronti
del ricorrente il requisito della gravità indiziaria
soltanto sulla base del fatto che “la condotta del Terrasi
era senza dubbio quella del palo”.
Lamentava inoltre la difesa che l’applicazione della misura
della custodia in carcere era derivata unicamente dalla
esistenza di un precedente penale per un grave reato, che
peraltro il Terrasi aveva completamente espiato la sua pena
e mai aveva posto in essere condotte criminose contro il
patrimonio.
Lamentava infine che il Tribunale del riesame non aveva
tenuto conto di elementi nuovi, quantomeno sotto il profilo
del decorso del tempo e, conseguentemente, della
tempestività nell’applicazione della misura.

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto

Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi sono
infondati
Il Tribunale del riesame infatti spiega con chiarezza le
motivazioni per cui sussistono in capo al ricorrente
Terrasi Roberto gravi, precisi e concordanti indizi in
ordine al reato di tentato furto in abitazione.
I Giudici del riesame evidenziano infatti che l’Addario

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PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
presente
del
copia
che
inoltre
dispone
Corte
La
provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale
Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito
dall’art.92 Disp. att. c.p.p..
Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo
fax.
Così deciso in Roma 1’1.10.2013

realizzò l’effrazione della finestra, mentre il Terrasi
faceva il “palo”, dal momento che i due erano arrivati
insieme e uno era entrato, mentre l’altro era rimasto a
guardarsi intorno e a sorvegliare la zona; che i cassetti,
all’interno dell’abitazione, erano stati trovati aperti, a
dimostrazione del tentativo di trovare danaro o oggetti di
valore.
Anche a proposito della sussistenza delle esigenze cautelari
la motivazione dell’ordinanza impugnata è adeguata e
congrua, avendo i giudici del Tribunale del riesame
evidenziato la sussistenza in capo al Terrasi di una
condanna per omicidio volontario e porto d’arma, circostanza
che ha indotto a ritenere il pericolo di commissione di
reati della stessa indole di quello per cui si procede.
Né può ritenersi preclusivo all’applicazione della misura
della custodia in carcere il decorso del tempo, atteso che
il fatto è stato commesso in epoca prossima, e cioè
all’inizio di aprile 2013.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

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