Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4479 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4479 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATEI VALENTIN N. IL 13/09/1986
avverso la sentenza n. 1684/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014


OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Roma ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art.
116 c. 13 d.Ig.vo 285 del 1992;
– che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla omessa rappresentazione
delle attività compiute al fine di sincerarsi del mancato conseguimento della patente di guida

– Ritenuta la manifesta infondatezza della censura (con riferimento ai profili di omessa
motivazione, censurabili in questa sede perché in astratto idonei a integrare violazione di
legge), stante la mancata indicazione, anche in sede di ricorso, delle presunte ragioni da cui
era possibile dedurre il conseguimento da parte dell’imputato della patente di guida, oltre alle
ragioni atte a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche;
– Rilevato che, pertanto, il ricorso è inammissibile e che la dichiarazione di inammissibilità
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19-11-2014.

da parte dell’imputato e al diniego delle attenuanti generiche;

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