Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44789 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44789 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADDARIO ANDREAS N. IL 29/05/1976
avverso l’ordinanza n. 143/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
29/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
z(2, 7)&229a-i f
4430e4sentite le conclusioni del PG Dott.
• 1′

LIdit-i-difensorAv_v.;

Lo■

Data Udienza: 01/10/2013

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Sulmona aveva proposto appello avverso l’ordinanza del
G.I.P. del Tribunale della stessa città del 3.04.2013 che
aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura
della custodia in carcere nei confronti di Addario Andreas e
di Terrasi Roberto, in quanto aveva ritenuto che la
fattispecie criminosa posta in essere dagli indagati era
quella di violazione di domicilio e non già quella di
tentato furto aggravato.
Il Tribunale del riesame di L’Aquila in data 29.04.2013, in
riforma dell’ordinanza di cui sopra, applicava la misura
della custodia in carcere nei confronti degli indagati,
disponendo che la esecuzione avvenisse all’atto della
irrevocabilità del provvedimento, in quanto riteneva
sussistente sia il requisito della gravità indiziaria, sia
le esigenze cautelari in ordine al reato di tentato furto
aggravato.
Avverso tale provvedimento Andreas Addario, a mezzo del suo
difensore, ha proposto ricorso in Cassazione e lo ha
censurato per il seguente motivo:
l) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in
relazione all’art.606 co.1 lett.e) c.p.p..
Sosteneva la difesa del ricorrente che il Tribunale del
riesame aveva errato allorquando aveva ritenuto sussistente
il requisito della gravità indiziaria in quanto dalle
relazioni e dalla escussione dell’operante era emerso come
le indagini non avessero fornito elementi univoci in ordine
al reato di tentato furto, ma soltanto in ordine all’accesso
nella proprietà altrui.
Lamentava inoltre la difesa che l’applicazione della misura
della custodia in carcere era derivata unicamente dalla
esistenza di precedenti penali in capo al ricorrente, ma che
il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto di elementi
nuovi, quantomeno sotto il profilo del decorso del tempo e,
conseguentemente, della tempestività nell’applicazione della
misura.

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto

Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi sono
infondati
Il Tribunale del riesame infatti spiega con chiarezza le
motivazioni per cui sussistono in capo al ricorrente
Addario Andreas gravi, precisi e concordanti indizi in
ordine al reato di tentato furto in abitazione.
I Giudici del riesame evidenziano infatti che l’Addario
realizzò l’effrazione della finestra, mentre il Terrasi

fi

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
copia del presente
che
inoltre
dispone
La Corte
provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale
Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito
dall’art.92 Disp. att. c.p.p..
Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo
fax.
Così deciso in Roma 1’1.10.2013

faceva il “palo”, dal momento che i due erano arrivati
insieme e uno era entrato, mentre l’altro era rimasto a
guardarsi intorno e a sorvegliare la zona; che i cassetti,
all’interno dell’abitazione, erano stati trovati aperti, a
dimostrazione del tentativo di trovare danaro o oggetti di
valore.
Anche a proposito della sussistenza delle esigenze cautelari
la motivazione dell’ordinanza impugnata è adeguata e
congrua, avendo i giudici del Tribunale del riesame
evidenziato la sussistenza in capo all’Addario di numerosi
precedenti penali per furto, oltre ad altre condanne per
ulteriori tipologie di reato, circostanza che ha indotto a
ritenere il pericolo di commissione di reati della stessa
indole.
Né può ritenersi preclusivo all’applicazione della misura
della custodia in carcere il decorso del tempo, atteso che
il fatto è stato commesso in epoca prossima, e cioè
all’inizio di aprile 2013.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

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