Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44787 del 01/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 44787 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI AVELLINO
nei confronti di:
MORRONE EDUARDO N. IL 07/07/1939
ABATE ITALO N. IL 21/11/1945
avverso la sentenza n. 1032/2006 GIP TRIBUNALE di
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, del 27/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
1Mte/sentite le conclusioni del PG Dott.
1
Cc
cA,1„

Uditi difensor Avv.;
itt.c.

4 dc-e
ié-ee 2;c5-47

Al

“L/-

Data Udienza: 01/10/2013

cc 24 Morrone e Abate

Motivi della decisione

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sant’Angelo dei
lombardi ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli
imputati in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Alagia
Alfredo avvenuta il giorno 26 febbraio 2006.
civile in Avellino, ente preposto alla manutenzione e sorveglianza del fiume Sele
viene mosso l’addebito di non aver adottato le necessarie iniziative volte a
cautelare il pericolo per l’incolumità pubblica derivante dal rischio ideologico ed
inoltre ad impedire comunque l’accesso all’area in territorio di Caposele, previa
periodica verifica della sicurezza dei luoghi, In conseguenza la vittima rimaneva
schiacciata sull’alveo del fiume dalla precipitazione di un grosso masso.
La sentenza espone che si appurava che la caduta era determinata
dall’erosione della sponda, che non necessitando l’area di interventi urgenti, non
era stata avviata alcune concreta iniziativa rivolta a ridurre il rischio ideologico,
nonostante le plurime segnalazioni formulate dal Comune circa la presenza di
eventi franosi. Intorno al 2002 veniva deliberato in sede ministeriale il
finanziamento per l’esecuzione di alcuni interventi urgenti che hanno avuto luogo
nel corso del 2006.
La pronunzia aggiunge che si riscontrano difficoltà nella gestione del
rischio in questione, sia per la limitatezza delle risorse finanziarie sia per le
incertezze nella ripartizione di competenza tra regione e province e che per tale
ragione il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione degli atti che stata
respinta dal giudice.
Vengono proposti diversi argomenti: l’amministrazione comunale era
stata trascurata nel dar corso ad alcuni interventi; la situazione nella zona nella
quale si è verificato l’evento non era stata in precedenza attinta da situazioni di
pericolo; per ragioni di priorità erano state ingabbiate soltanto alcune zone sul
lato sinistro del fiume alla stregua di uno motivato apprezzamento di priorità alla
luce della carenza di fondi. Si aggiunge che alla stregua del principio di
colpevolezza vanno individuate concrete condotte colpose nonché la prevedibilità
ed evitabilità dell’evento. Al riguardo si considera che anche l’adozione di misure
tecniche del tutto appropriate non avrebbe con certezza evitato la caduta &dia
quale è derivato l’evento lesivo. D’altra parte le iniziative pubbliche sono state
dettate dalla esiguità delle risorse e dalla necessità di adottare interventi
prioritari. Neppure si comprende a che titolo gli imputati avrebbero potuto inibire

Agli imputati in qualità di dirigenti, in diversi periodi,del settore genio

il pubblico accesso all’area nella quale si è verificato il sinistro che fonda la
contestazione di omissione. Si trascura che un provvedimento del genere poteva
competere solo al sindaco pur se nella fattispecie non si riscontrava una
situazione di urgenza straordinaria che potesse giustificare un provvedimento
contingibile e urgente. Alla stregua di quanto precede si può formulare una
prognosi assolutoria all’esito di un eventuale sviluppo processuale in sede
dibattimentale sicché va emessa sentenza di non luogo a procedere perché il

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale contestando
complessivamente le argomentazioni del giudice e lamentando che la pronunzia
è stata adottata sulla base di valutazioni meramente probabilistiche in ordine
all’esito delle giudizio, trascurando di considerare la rilevanza dell’obbligo di
controllo e manutenzione nonché quello di impedire l’accesso nelle aree
rischiose.
3. Il reato, risalente al 26 febbraio 2006/ è prescritto, ma, ancor prima,
l’impugnazione è inammissibile perché tardiva. La sentenza, infatti, è stata
emessa il 27 settembre 2012 e tempestivamente depositata il 24 ottobre 2012;
mentre il ricorso è stato depositato solo il 23 novembre 2012, dopo che era
spirato il termine di quindici giorni previsto dagli artt. 1277 428~. proc. pen.
Pqm

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 1 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

(Gaetanino ZECCA)

DI CASSAZIONE
re- ORTE SUPREMA
IV Sezione Penale

fatto non costituisce reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA