Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44786 del 01/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44786 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
MAZZARA MICHAEL
‘avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catania il 17.6.2015
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto
dichiararsi il ricorso inammissibile.

Ritenuto in fatto

1. Michael Mazzara ricorre per mezzo del suo difensore avverso l’ordinanza in
epigrafe, con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha, in riforma dell’ordinanza emessa
dal g.i.p. del medesimo Tribunale 1’8.6.2015, sostituito la misura cautelare della custodia in
carcere con quella degli arresti donniciliari in ordine al reato di detenzione a fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo cocaina e marMana.

2. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata, deducendo vizi di motivazione e
travisamento del fatto in ordine alla ritenuta detenzione a fini di spaccio di cocaina, che i

Data Udienza: 01/10/2015

giudici del merito cautelare hanno illogicamente inferito dal rinvenimento di dosi di cocaina
nell’area retrostante l’abitazione dei coimputati Zitello e Speranza, laddove tale rinvenimento
non si riferisce in alcun modo agli indagati, essendo la sostanza stata trovata in luoghi che non
erano nella loro disponibilità e a distanza di qualche tempo dalla perquisizione operata nel
domicilio dello Zitello, che aveva lanciato dalla finestra sostanza stupefacente di tipo
maluana rinvenuta in area tutt’affatto diversa.

3. Il ricorso è fondato, poiché l’ordinanza impugnata non giustifica adeguatamente la
ritenuta riferibilità agli indagati del barattolo di plastica contenente cocaina rinvenuto nell’area
retrostante l’abitazione dei coindagati Zitello e Speranza. Infatti, mentre il possesso da parte
degli indagati della marijuana sequestrata viene dedotto logicamente sulla base del riscontro
visivo dei militari operanti (che avevano rilevato il lancio degli involucri contenenti quella
sostanza dalla finestra dell’abitazione dello Zitello, procedendo quindi immediatamente al
sequestro) e degli accertamenti compiuti nei confronti degli acquirenti della sostanza
nell’immediatezza delle rilevate cessioni, analogo riscontro manca per quanto attiene la
cocaina, rinvenuta peraltro a distanza di tempo dal primo sequestro e a seguito di più
approfondito sopralluogo, tant’è che il relativo verbale di sequestro viene redatto a carico di
ignoti.
Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di CatantWoceda a nuovo esame sui punti e
profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dal ricorrente,
colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune e
discrasie della motivazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma il 1 ottobre 2015.

Considerato in diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA