Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44786 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44786 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 01/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
PADRONO FABRIZIO N. IL 13/09/1992
inoltre:
PADRONO FABRIZIO N. IL 13/09/1992
avverso la sentenza n. 16692/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 14/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ekl0
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Il giudicante rileva che dagli espletati accertamenti emergono profili di grave imprudenza riferibili alla vittima, la quale aveva proceduto all'attraversamento della sede stradale senza servirsi del passaggio pedonale e con modalità particolarmente rischiose, avendo attraversato la fila delle auto incolonnate nel senso di marcia opposto a quello del motorino. Soffermandosi sul quadro probatorio, il giudice osserva che la dichiarazione resa da tale Evangelisti Gino, peraltro assunta irritualmente, suscita motivi di sospetto, risultando di contenuto difforme rispetto a quanto riferito dagli altri testi presenti e dallo stesso imputato e contraddetta dai dati oggettivi accertati dai consulenti tecnici. Il giudicante rileva che il quadro indiziario non risulta suscettibile di mutamenti, in sede dibattimentale. Ciò posto, il giudice ha considerato che la responsabilità dell'incidente era da imputarsi in via ampiamente maggioritaria alla parte offesa. Soffermandosi sulla residuale colpa ascrivibile al prevenuto, evenienza che aveva persuaso l'organo dell'accusa ad esercitare comunque l'azione penale nei confronti del Padrono, il giudicante nella sentenza impugnata ha osservato che le ricostruzioni postume del sinistro, tentate dai consulenti del pubblico ministero e della parte civile, risultavano minusvalenti, rispetto alle indicazioni emergenti dal racconto dei testimoni oculari. Il giudice ha affermato, pertanto, che la velocità di marcia del ciclomotore risultava certamente prudenziale e che l'investimento si era verificato per l'imprevedibilità dell'attraversamento effettuato dalla donna. Inoltre, ha osservato che le ferite mortali riportate dalla donna non erano state direttamente prodotte dall'impatto con il motociclo, né da una caduta particolarmente rovinosa. Con riguardo al capo B), il giudice ha osservato che il dato alcolimetrico deve essere correttamente individuato in 11 nanogrammi per litro, di talché non sussiste l'ipotesi criminosa in addebito. 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma 2 Filippo, investiva Cutonilli Katia, la quale stava procedendo all'attraversamento a deducendo violazione di legge con riguardo all'art. 425 cod. proc. pen. e vizio motivazionale, in riferimento alla asserita immodificabilità in sede dibattimentale del quadro probatorio. La parte osserva che i consulenti tecnici hanno effettuato specifici accertamenti sulla velocità di marcia del motorino e sulla distanza che separava la Cutonilli dal prevenuto, al momento in cui Padrono ebbe ad avvistare la donna che attraversava la strada; e ritiene che detti risultati tecnici siano suscettibili di un tecniche. L'esponente osserva, inoltre, che un testimone ha riferito che il ciclomotore procedeva a velocità sostenuta; e rileva che anche tale dichiarante risulta utilmente escutibile in dibattimento. Parte ricorrente assume che il giudice abbia svilito il lavoro dei consulenti tecnici, attribuendo credito alle mere sensazioni riferite da due testi, circa la velocità di marcia del motorino. 3. Fabrizio Padrono, a mezzo del difensore, in data 31.07.2013 ha depositato memoria, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato. 4. Le parti civili costituite in giudizio hanno depositato a loro volta memoria, in data 5.09.2013, chiedendo l'annullamento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Fabrizio Padrono, a mezzo del difensore, in data 25.09.2013 ha depositato memoria di replica, evidenziando la sussistenza dei presupposti per la revoca della costituzione delle parti civili, ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen., atteso che Mario Cutonilli, Caterina Martellini e Giorgia Cutonilli hanno proposto nelle more azione avanti al Tribunale civile di Roma chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente loro causati dal Padrono, a seguito del sinistro stradale che occupa. L'esponente ha inoltre rilevato la tardività della memoria depositata dalle parti civili il 5.09.2013, rispetto ai termini stabiliti dall'art. 611 cod. proc. pen. Considerato in diritto 6. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono. 6.1 Si osserva, primieramente, che deve ritenersi revocata la costituzione delle parti civili Mario Cutonilli, Caterina Martellini e Giorgia Cutonilli; le stesse, infatti, secondo la produzione documentale in atti, hanno citato in giudizio l'odierno imputato avanti al Tribunale civile di Roma, chiedendo l'affermazione dell'esclusiva responsabilità di Padrono Fabrizio nella causazione del sinistro per cui è causa ed il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti iure hereditatis e iure proprio. Come si vede, la domanda promossa in sede civile e la pretesa risarcitoria proposta in sede penale risultano coincidenti, fondandosi sulla medesima "causa petendi". Pertanto, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., norma che risulta finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi, la costituzione delle 3 adeguato vaglio dibattimentale, anche per possibili raffronti e ulteriori verifiche predette parti civili deve intendersi tacitamente revocata (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 62 del 16.12.2009, dep. 5.01.2010, Rv. 246266). Resta assorbita la questione relativa alla tardività del deposito della memoria della parte civile. 7. Si viene ora ad esaminare il ricorso del Procuratore Generale territoriale, avverso la sentenza liberatoria ex art. 425 cod. proc. pen., pronunciata dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma nei confronti di Padrono Fabrizio. E, nel definire i limiti della presente impugnazione, si osserva che la devoluzione riguarda unicamente il della rubrica. 7.1 Tanto chiarito, deve considerarsi che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha posto a fondamento della decisione oggi impugnata valutazioni sulla conducenza del compendio probatorio a sostenere l'accusa nel giudizio di merito, che risultano estranee alla regola di valutazione propria dell'udienza preliminare, come delineata dal diritto vivente. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito l'ambito funzionale dell'udienza preliminare, affermando che la regola di valutazione che deve osservare il giudice dell'udienza preliminare consiste nella prognosi di non evoluzione del materiale probatorio: lo scrutinio "del merito" demandato al giudice della udienza preliminare, cioè, volgendo a soddisfare un ruolo processuale - tale essendo, infatti, la natura dell'epilogo decisorio (sentenza che, per l'appunto, si definisce di "non luogo a procedere", ovvero decreto che dispone il giudizio) che contrassegna l'esito al quale tende l'udienza preliminare - deve raccordarsi con l'implausibilità di connotazioni evolutive del materiale di prova raccolto (Cass., sez. 2, sentenza n. 14034 del 18 marzo 2008, Rv. n. 239514; conforme Cass. Sez. 2, sentenza n. 45046 del 3.12.2008). Il G.i.p., in tale ambito ricostruttivo, deve effettuare un apprezzamento critico del compendio probatorio, nella prospettiva di una valutazione prognostica circa la possibile evoluzione del materiale di prova raccolto, tale da giustificare il rinvio a giudizio dell'imputato. 7.2 Nel caso di specie, la regola di valutazione di ordine processuale, ora richiamata, risulta inosservata. Il G.i.p. procedente ha fondato il proprio convincimento sull'apprezzamento critico del compendio probatorio, in termini non conferenti rispetto alla valutazione prognostica che l'ordinamento assegna al giudice dell'udienza preliminare, come ora evidenziato. Al riguardo, deve sottolinearsi che le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, in riferimento alla ricostruzione della esatta dinamica del sinistro, non tengono conto della esperibilità, in sede dibattimentale, di un accertamento peritale che non risulta altrimenti espletato in corso di indagini. 4 delitto di omicidio colposo, perpetrato in danno di Cutonilli Katia, di cui al capo a) Oltre a ciò, il giudicante ha anticipato valutazioni sulla attendibilità del teste Evangelisti, irritualmente escusso in corso di indagini, prive di ogni conducenza, rispetto al tema di prova. Invero, come correttamente osservato dalla parte impugnante, il predetto teste ben potrà essere esaminato nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, solo all'esito dell'incombente, potranno effettuarsi compiuti apprezzamenti sulla veridicità delle dichiarazioni da costui rese. E' poi appena il caso di osservare che la valutazione delle emergenze motivazionali. Il G.i.p., infatti, ha pure effettuato affermazioni sulle cause del decesso della vittima, che risultano prive di ogni supporto argomentativo. 8. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma in data 10 ottobre 2013 Il Consigliere est. istruttorie effettuata dal giudicante non risulta scevra dalle evidenziate carenze

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