Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44785 del 01/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44785 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HALILOVIC RENATO N. IL 29/09/1975
avverso l’ordinanza n. 1611/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lette/4 le conclusioni del PG Dott. u
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 01/10/2013
Ci
Ritenuto in fatto
Halilovic Renato- giudicato responsabile del reato di
cui agli articoli 110,624,625 numeri 2 e 5, 61 numeri
5 e 7, 99 commi 1,2 e 4 c.p. con sentenza del
18.05.2012 del Tribunale di Busto Arsizio – ha
proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
emessa in data 4.02.2013 con la quale la Corte di
appello di Milano dichiarava l’inammissibilità
dell’appello da lui proposto per aspecificità dei
motivi, chiedendone l’annullamento per violazione di
legge e difetto di motivazione in quanto, a suo
avviso, il giudice della impugnazione era stato posto
nella condizione di individuare i punti ed i capi del
provvedimento impugnato sottoposti a censura.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato,in quanto l’atto di appello, sia
pure in maniera sintetica, ha indicato le specifiche
ragioni per cui i motivi avrebbero dovuto trovare
accoglimento.
In particolare, per quanto attiene alla recidiva, la
cui correttezza l’ordinanza impugnata ritiene non
essere stata posta in discussione né contestata con
specifiche allegazioni, in effetti il ricorrente
aveva, con l’atto di appello, lamentato che nel
fascicolo processuale non si rinvengono quei
precedenti penali, da valutarsi al 19.06.2005, data di
commissione del reato, che determinerebbero
l’applicazione quantomeno della recidiva ex art.99
comma 4 c.p.. Non può pertanto sostenersi che l’atto
di appello non fosse stato specifico in punto di
recidiva.
P1
I giudici della Corte territoriale quindi avrebbero
dovuto valutare le argomentazioni poste a fondamento
dell’atto di appello nella prospettiva di una loro
eventuale fondatezza o infondatezza e non già
dichiararlo inammissibile.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata
senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla
P
Q
M
Annulla la ordinanza impugnata senza rinvio e dispone
trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano
per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 1’1.10.2013
Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.