Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44785 del 01/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 44785 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC RENATO N. IL 29/09/1975
avverso l’ordinanza n. 1611/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lette/4 le conclusioni del PG Dott. u
-t.e &t,thl3

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 01/10/2013

Ci
Ritenuto in fatto

Halilovic Renato- giudicato responsabile del reato di
cui agli articoli 110,624,625 numeri 2 e 5, 61 numeri
5 e 7, 99 commi 1,2 e 4 c.p. con sentenza del
18.05.2012 del Tribunale di Busto Arsizio – ha
proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza

emessa in data 4.02.2013 con la quale la Corte di
appello di Milano dichiarava l’inammissibilità
dell’appello da lui proposto per aspecificità dei
motivi, chiedendone l’annullamento per violazione di
legge e difetto di motivazione in quanto, a suo
avviso, il giudice della impugnazione era stato posto
nella condizione di individuare i punti ed i capi del
provvedimento impugnato sottoposti a censura.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato,in quanto l’atto di appello, sia
pure in maniera sintetica, ha indicato le specifiche
ragioni per cui i motivi avrebbero dovuto trovare
accoglimento.
In particolare, per quanto attiene alla recidiva, la
cui correttezza l’ordinanza impugnata ritiene non
essere stata posta in discussione né contestata con
specifiche allegazioni, in effetti il ricorrente
aveva, con l’atto di appello, lamentato che nel
fascicolo processuale non si rinvengono quei
precedenti penali, da valutarsi al 19.06.2005, data di
commissione del reato, che determinerebbero
l’applicazione quantomeno della recidiva ex art.99
comma 4 c.p.. Non può pertanto sostenersi che l’atto
di appello non fosse stato specifico in punto di
recidiva.

P1

I giudici della Corte territoriale quindi avrebbero
dovuto valutare le argomentazioni poste a fondamento
dell’atto di appello nella prospettiva di una loro
eventuale fondatezza o infondatezza e non già
dichiararlo inammissibile.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata
senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla

P

Q

M

Annulla la ordinanza impugnata senza rinvio e dispone
trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano
per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 1’1.10.2013

Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA