Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4478 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4478 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUNTEANU OANA N. IL 26/06/1975
avverso la sentenza n. 3904/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 19/09/2014
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Genova – giudice monocratico – applicava all’imputata la pena
concordata, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., per il reato di furto aggravato in concorso
(624, 625 n. 2 c.p.);
– Rilevato che l’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
violazione di legge con riferimento all’applicazione dell’art. 129 c.p.p.;
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di
rito e di merito per il patteggiamento e la disamina di non ricorrenza delle condizioni di
applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti dì cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie;
– Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile e che ciò comporta la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19-9-2014.
– Ritenuto che l’impugnazione è manifestamente infondata, atteso che la pena risulta applicata