Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44777 del 01/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44777 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMA IMA N. IL 22/09/1990
avverso la sentenza n. 21741/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
22/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. ANDREA MONTAGNI ;
lette/tele conclusioni del PG Dott. Al–k o v,: o G;Q– e42– L4- e eee„,
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Uditi difensOr Avv.;
Data Udienza: 01/10/2013
Ritenuto in fatto
1. Ima Ima ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
G.i.p. presso il Tribunale di Torino in data 22.02.2013, con la quale, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in
ordine al delitto di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 ed altro.
Con unico motivo, l’esponente deduce il vizio motivazionale in riferimento
alla disposta confisca del denaro in sequestro. Ritiene che il giudicante del tutto
doveva essere ricollegato alla pregressa attività illecita.
2.
Il Procuratore Generale ha chiesto che la Suprema Corte annulli la
sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, con rinvio
al Tribunale di Torino.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è destituito di fondamento.
Si deve osservare, in riferimento alla disposta confisca della somma di
denaro in sequestro, che il corredo premiale di cui all’art. 445 cod. proc. pen., a
seguito delle modifiche introdotte con legge 12.06.2003 n. 134, non comprende
alcuna delle ipotesi di confisca, di cui all’art. 240 cod. pen.; e che la giurisprudenza
di legittimità ha chiarito, nel procedere alla ermeneusi dell’art. 445 cod. proc. pen.
a seguito delle modifiche introdotte dalla citata novella del 2003, che il giudicante
che provvede alla applicazione della predetta misura di sicurezza, deve esplicitare
le ragioni che fondano la relativa statuizione, evidenziando i presupposti della
disposta misura (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8440 del 24/01/2007,
dep. 28/02/2007, Rv. 236623).
Orbene, nel caso di specie, il giudice procedente ha assolto il richiamato
obbligo motivazionale, osservando che ricorrevano le condizioni per procedere alla
confisca del denaro in sequestro, trattandosi di profitto di reato. Al riguardo, deve
considerarsi che il sintetico percorso argomentativo ora richiamato si completa in
riferimento al contesto fattuale esposto nel capo di imputazione, riportato in altra
parte della sentenza, ove è indicato che Ima, sottoposto a controllo da parte dei
Carabinieri, aveva deglutito svariati involucri, occultati nel cavo orale, contenenti
singole dosi di eroina e cocaina. In tali termini, si ritiene conferentemente
esplicitato il convincimento del giudice di merito, in ordine alla sussistenza di una
diretta correlazione tra il reato per il quale si procede e la somma di denaro
sequestrata al prevenuto. Del resto, è lo stesso ricorrente a rilevare di essere stato
sottoposto a controllo in strada, subito dopo aver effettuato cessioni di droga in
cambio di denaro.
4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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illogicamente ha affermato che il denaro rinvenuto nella disponibilità l’imputato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 1° ottobre 2013.