Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44775 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44775 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALUSTRI MATTIA N. IL 21/05/1993 parte offesa nel procedimento
DI CARLO SOFIA N. IL 23/03/1990 parte offesa nel procedimento
SALUSTRI GIOVANNI DOMENICO N. IL 31/01/1954 parte offesa
nel procedimento
c/
VESSIO GIOVANNI N. IL 02/01/1947
BRINDISI LEOPOLDO N. IL 30/11/1967
avverso il decreto n. 1130/2011 GIP TRIBUNALE di SIENA, del
05/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/gentite le conclusioni del PG Dott. A f

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Data Udienza: 01/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Le persone offese Salustri Mattia e Di Carlo Sofia, a mezzo del difensore,
hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Siena in data 5.10.2012, con la quale è
stata disposta l’archiviazione del procedimento iscritto a carico dei sanitari Vessio
Giovanni e Brindisi Leopoldo, in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen., in
riferimento al decesso di Fontani Cinzia, avvenuto presso l’ospedale Le Scotte di

Le parti ricorrenti osservano che il G.i.p. presso il Tribunale di Siena, con il
provvedimento assunto in data 5.10.2012, ha respinto le opposizioni proposte dalle
persone offese ed ha accolto la richiesta di archiviazione che era stata formulata dal
pubblico ministero.
Ciò premesso, con il primo motivo gli esponenti rilevano che la richiesta di
archiviazione non è stata notificata all’altra parte offesa Di Carlo Veronica.
Osservano, inoltre, che per quanto riguarda le persone offese Fontani Giorgio e Di
Carlo Sofia, odierna ricorrente, la notifica dell’atto ora richiamato è stata effettuata
presso il difensore e non presso le rispettive abitazioni. Denunciano, pertanto, la
lesione del diritto al contraddittorio delle richiamate persone offese al reato.
Con il secondo motivo gli esponenti denunciano l’abnormità della decisione e
rilevano che il provvedimento impugnato ha determinato la lesione del
contraddittorio, atteso che il G.i.p. ha accolto la teoria del consulente tecnico di
ufficio, ignorando la documentazione che era stata depositata dalle persone offese a
supporto della opposizione alla archiviazione.
2. Avverso il provvedimento che occupa ha proposto ricorso per cassazione
Salustri Giovanni Domenico, osservando con il primo motivo che la richiesta di
archiviazione non è stata notificata a Di Carlo Veronica. Con il secondo motivo,
l’esponente denuncia a sua volta l’abnormità della decisione adottata dal G.i.p. e la
violazione del contraddittorio, con argomenti conformi a quelli sviluppati dai
ricorrenti Salustri Mattia e Di Carlo Sofia.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte
dichiari inammissibili i ricorsi.
Con riguardo al ricorso proposto da Salustri Giovanni Domenico, la parte
osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’impugnazione avverso il
provvedimento di archiviazione non può essere proposta personalmente dalla parte
offesa.
In riferimento al primo motivo dedotto dai ricorrenti Salustri Mattia e Di
Carlo Sofia, il Procuratore Generale ha considerato che non può essere eccepita la
nullità in riferimento alla posizione di una parte offesa che non ha presentato
ricorso, mostrando di non avere interesse al riguardo; ha osservato che l’avviso
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Siena, in data 11.10.2011.

della richiesta di archiviazione correttamente era stato notificato alle parti offese
presso il difensore, ove le stesse risultano domiciliate ai sensi dell’art. 33 disp. att.
cod. proc. pen.; ed ha rilevato che le persone offese non hanno facoltà di eleggere
diverso domicilio. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la parte ha
sottolineato che gli esponenti propongono in realtà doglianze diverse dalla
violazione del contraddittorio, attinenti al merito della decisione, e perciò non
ammissibili in sede di legittimità. Il Procuratore Generale ha infine rilevato che

correttamente argomentata.
4. Le parti offese Salustri Mattia e Di Carlo Sofia hanno depositato memoria.
Gli esponenti ritengono che il Procuratore Generale abbia erroneamente qualificato i
motivi del ricorso originariamente proposto dalle medesime parti offese.
Ribadiscono che la violazione del diritto al contraddittorio è dipesa dalla mancata
considerazione, da parte del G.i.p., delle allegazioni delle parti offese opponenti, le
quali avevano pure sollecitato l’espletamento di investigazioni suppletive.
5. Gli indagati Vessio Giovanni e Brindisi Leopoldo, a mezzo del difensore,
con memoria depositata il 18.09.2013, hanno chiesto il rigetto dei ricorsi.
Considerato in diritto
6. I ricorsi in esame sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Con riferimento al ricorso proposto da Salustri Mattia e Di Carlo Sofia,
che si procede primieramente ad esaminare, si osserva che il primo motivo di
doglianza risulta inammissibile per carenza di interesse. Gli esponenti, infatti,
deducono l’omessa notifica dell’avviso relativo alla richiesta di archiviazione, in
riferimento alla posizione di una diversa persona offesa, Veronica Di Carlo, la quale
non ha altrimenti impugnato l’ordinanza di archiviazione che occupa. Oltre a ciò,
deve osservarsi che sussiste una ulteriore causa di inammissibilità, data dalla
mancanza di autosufficienza del ricorso, sul punto in esame. Ed invero, non è stata
allegata al ricorso la richiesta, formulata dalla persona offesa Di Carlo Veronica, di
essere avvisata ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. Deve allora richiamarsi il
principio ripetutamente espresso dalla Corte regolatrice, in base al quale è
inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri
adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con
riferimento alle relative doglianze (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del
22/01/2010, dep. 26/03/2010, Rv. 246552).
Tanto chiarito, è poi appena il caso di osservare che la giurisprudenza di
legittimità ha da tempo osservato che la notifica della richiesta di archiviazione
presso il difensore della persona offesa, che abbia dichiarato di volerne essere
informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell’art. 33, disp. att.,
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l’ordinanza impugnata non può certo qualificarsi come abnorme, risultando

cod. proc. pen., anche nell’ipotesi in cui la persona offesa abbia eletto un proprio
domicilio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 30743 del 10/07/2009, dep. 23/07/2009, Rv.
244775); e che, pertanto, è destituita di ogni fondamento la doglianza dedotta dalla
ricorrente Di Carlo Sofia – che la parte argomenta anche richiamando la posizione di
Fontani Giorgio – circa la mancata notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione
presso la propria abitazione, ove la parte aveva eletto domicilio.
6.2 Venendo ad esaminare il secondo motivo del ricorso che occupa, si

comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento di archiviazione è ricorribile per
cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e
cioè per la mancata fissazione dell’udienza in camera di consiglio o per il mancato
avviso ai soggetti interessati, ipotesi nelle quali si verifica una violazione del diritto
al contraddittorio. E che, diversamente, non possono essere dedotte in sede di
legittimità le questioni afferenti al merito ed alla congruenza della motivazione
posta a fondamento del provvedimento con il quale si è disposta l’archiviazione
(Cass. Sez. U. sentenza n. 24 del 9.06.1995, dep. 3.07.1995, Rv. 201381; Cass.
Sez. I, sentenza n. 9440 del 3.02.2010, dep. 9.03.2010, Rv. 246779).
6.2.1. Ciò premesso, deve considerarsi che, nel caso di specie, le parti
ricorrenti muovono censure che involgono, in realtà, unicamente il merito
dell’ordinanza di archiviazione resa dal giudice per le indagini preliminari di Siena,
all’esito dell’udienza camerale fissata a seguito di opposizione delle parti offese,
rispetto alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Ed invero,
gli esponenti, dopo avere enunciato in termini meramente assertivi l’abnormità del
provvedimento impugnato, si soffermano diffusamente sul tema relativo alle cause
del decesso della paziente, confutando il contenuto dell’articolato percorso
argomentativo, sviluppato dal G.i.p. nell’ordinanza impugnata. Pertanto, il motivo
di ricorso in esame risulta inammissibile.
7. Ci si sofferma ora sul ricorso proposto personalmente da Salustri
Giovanni Domenico.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. La
Corte regolatrice ha, infatti, da tempo chiarito che il ricorso per cassazione,
avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal
reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto
nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, munito di apposto
mandato, pur non occorrendo il conferimento al predetto difensore di procura
speciale ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 47473 del
27.09.2007, dep. 20.12.2007, Rv. 237854; Cass. Sez. 6, sentenza n. 22025 del
13.04.2012, dep. 7.06.2012, Rv. 252873).

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osserva che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che a mente dell’art. 409,

8. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00
ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 300,00 (trecento) in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 1° ottobre 2013.

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