Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44774 del 01/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44774 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIORGIANNI CRISTINA N. IL 25/05/1977 parte offesa nel
procedimento
GIORGIANNI GABRIELE N. IL 09/11/1985 parte offesa nel
procedimento
BOBRUYENKO NATALIYA N. IL 20/01/1949 parte offesa nel
procedimento
c/
GIORGIANNI ANTONINO
FAZIO DOMENICA
SALVO PAOLO N. IL 17/05/1977
avverso il decreto n. 8334/2011 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
21/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
—
lette/sentite le conclusioni del PG DoU.
(4/
)
c
(`)
Data Udienza: 01/10/2013
cc 10 Giorgianni
Motivi della decisione
1. Le persone offese indicate in epigrafe ha) 151-esentato ricorso per
cassazione avverso il decreto col quale il Gip del Tribunale di Reggio Calabria ha
disposto l’archiviazione del procedimento contro Giorgianni Antonino ed altri, in
relazione alla wrte di Giorgianni Francesco, censurandolo nel merito per
2. Il ricorso è inammissibile.
Come emerge dalla lettura coordinata degli artt. 127 e 409 c.p.p., e
ritenuto da copiosa, costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, il ricorso
per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli
casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio e quindi
per la mancata fissazione dell’udienza camerale a seguito dell’opposizione alla
richiesta di archiviazione o per la omessa citazione per tale udienza; mentre è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione, travisamento dell’oggetto o
omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (da ultimo Cass. I, 7
febbraio 2006, Rv. 233582). Nel caso di specie, tali omissioni non si
configurano, poiché le persone offese hanno presentato opposizione
all’archiviazione, ha fatto seguito la rituale camera di consiglio e solo all’esito di
essa è stato emesso il decreto di archiviazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 300 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 300 ciascuno.
Roma 1 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
rcBL4I07TA)
(RoccoMa
ar
‘
IL PRESIDENTE
aetanino ZECCA)
manifesta illogicità e vizio della motivazione.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale