Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44770 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44770 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TIVOLI
nei confronti di:
DURAC ALBERT MANUEL N. IL 28/09/1985
avverso l’ordinanza n. 1512/2012 TRIBUNALE di TIVOLI, del
11/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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MA-4′ !S1′ 4-ret`t. itee méteits

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 01/10/2013

cc 3 Durac Albert

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Tivoli ha disposto la restituzione degli atti al P.M. in
relazione al processo a carico di Durac Albert, avendo ritenuto l’irritualità della
notifica all’imputato dell’avviso di cui all’art. 415 bis.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo che la

difensore, dopo che il domicilio dichiarato dall’imputato si era rivelato inidoneo.
Tale apprezzamento viene censurato, essendo contrastato dalla più recente
giurisprudenza di legittimità, che consente anche in tal caso la notificazione col
fax.

3. Il ricorrente propone un apprezzamento corretto in ordine alle modalità
della notificazione in questione, posto che

Sez. un. hanno enunciato il

condiviso principio che la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte
privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al
difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art.
148, comma secondo bis, cod. proc. pen. (S.U. n. 28451 del 28/04/2011, Rv.
250121). Tuttavia il provvedimento del giudice, sebbene erroneo, non è
abnorme e non è quindi ricorribile in Cassazione. Questa Corte, invero, ha in
numerose occasioni chiarito che non è abnorme, e quindi non è ricorribile per
cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la
mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la
restituzione degli atti al P.M., atteso che la dichiarazione di invalidità, se pure
insussistente, costituisce esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non
colloca l’atto fuori dal sistema processuale. La Corte ha rilevato che l’eventuale
illegittimità del provvedimento non vale a legittimarne l’impugnazione sotto il
profilo dell’abnormità, pena l’elusione del principio di tassatività delle
impugnazioni (tra le tante, Cass. I, n. 3716 4/12/2008, Rv. 242223).
Il ricorso è quindi inammissibile.

Pqm

notifica è stata ritenuta irrituale essendo stata eseguita a mezzo fax presso il

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 1ottobre 2013

CORTE SUPREMA. D1 CASSO
IV Sezione Penale

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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