Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4477 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4477 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELE LUIGI N. IL 02/07/1980
avverso l’ordinanza n. 10355/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 19/09/2014
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per genericità l’appello
proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile
del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 c.p.;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per
essere stata omesso l’obbligo motivazionale;
artt. 581-591 C.P.P., poiché non si formulano specifici rilievi critici riguardo alle presunte
carenze motivazionali della sentenza impugnata;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/9/2014
Il onsigliere Est.
IL-Presidente
– Ritenuto che il motivo risulta privo di ogni specificità, in violazione del combinato disposto ex