Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44769 del 01/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44769 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLI NOCI COSIMO FRANCESCO N. IL 20/11/1968
avverso l’ordinanza n. 26/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
19/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
1ette/s7ite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 01/10/2013
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1.
della decisione
La Corte d’appello di Bologna ha respinto la richiesta di equa
riparazione per l’ingiusta detenzione presentata da Delli Noci Cosimo.
2.
Ricorre per cassazione personalmente il Serpe deducendo la
2 . 1 L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
3.
Il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto personalmente
dalla parte. Come già questa Corte ha avuto modo di affermare condivisibilmente
in numerose occasioni, è inammissibile, in tema di riparazione per l’ingiusta
detenzione, il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte
senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione a norma dell’articolo 613 c.p.p., giacché l’unica deroga a tale
disposizione generale è quella prevista dall’articolo 571, comma 1, c.p.p. che
riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione
(Cass. S.U. 27 giugno 2001, Petrantoni).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non
emergendo ragioni di esonero.
Appare equo compensare le spese tra le parti.
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle
ammende.
Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Roma 1 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marc BLAIOTTA)
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manifesta illogicità del provvedimento.
CORTE SUPREMA DI CASSAZ
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IV Sezione Penale