Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44767 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44767 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Furlan Stefano n. il 27.3.1970
avverso la sentenza n. 90/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di
Trieste il 30.1.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del
dott. Marco Dell’Utri;

22.10.2013

la relazione fatta dal Cons.

udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni,
che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 22/10/2013

Ritenuto in fatto
t. – Con sentenza resa in data 30.1.2013, la corte d’appello di
Trieste ha integralmente confermato la sentenza in data 1.7.2011 con
la quale il tribunale di Gorizia ha condannato Stefano Furlan alla pena di trenta giorni di arresto ed euro 600,00 di ammenda (pena sostituita con la pena pecuniaria nell’entità corrispondente), oltre alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per la durata di sei mesi, in relazione al reato di guida in stato
di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 0,87 g/1 e 0,88 g/l)
commesso in Staranzano il 30.11.2008.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di due motivi
d’impugnazione.
2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 187, 190 e 192
c.p.p. e arti. 379 reg. alt c.d.s. e 186 c.d.s..
In particolare, il ricorrente si duole che i giudici del merito abbiano riscontrato lo stato di ebbrezza dell’imputato sulla base delle
risultanze delle apparecchiature in dotazione alle forze di polizia (c.d.
‘alcoltest’), senza alcuna certezza in ordine alla relativa oggettiva affidabilità scientifica, segnatamente in occasione di una vicenda in relazione alla quale gli operanti, sentiti come testimoni, avevano dichiarato di non ricordare alcunché circa lo stato sintomatologico
dell’imputato, né in relazione all’effettiva funzionalità degli apparecchi utilizzati.
Ciò premesso, posta la strutturale inaffidabilità dello strumento nella specie utilizzato ai fini della misurazione del tasso alcolemico
sulla persona dell’imputato – siccome legato al rilievo di principi e cognizioni da ritenere scientificamente superate, per l’estrema relatività
dei risultati forniti, rispetto alle caratteristiche specifiche del soggetto
sottoposto a esame -, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
aver omesso di rilevare la mancata acquisizione di alcuna prova certa
in ordine alla responsabilità penale dell’imputato.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza impugnata in relazione agli
artt 530, comma 2, c.p.p., in Cost. e 192, comma 1, c.p.p., avendo i
2.2. –

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giudici del merito attestato la responsabilità penale del Furlan in violazione del principio che impone l’affermazione della colpevolezza
dell’imputato nei soli casi in cui la stessa sia stata accertata, sul piano
probatorio, al di là di ogni ragionevole dubbio; evenienza nella specie
esclusa dall’obiettiva inaffidabilità scientifica della strumentazione
nella specie utilizzata per l’accertamento del tasso alcolemico sulla
persona dell’imputato, al di là dell’astratto rispetto delle modalità
eventualmente imposte sul piano normativo per l’accertamento
scientifico di tale dato.
Considerato in diritto
3. – Entrambi i motivi di ricorso – congiuntamente esaminabili
in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati.
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire
una prova contraria alle risultanze di detto accertamento quale, ad
esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzazione di un’errata metodologia nell’esecuzione del test (Cass.,
Sez. 4, n. 42084/2011, Rv. 251117; Cass., Sez. 4, n. 17463/2011, Rv.
250324).
Nel caso di specie, l’odierno ricorrente, lungi dal contestare la
sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, ovvero il ricorso a
un’errata metodologia nell’esecuzione della prova, ha evidenziato la
radicale inattendibilità del test alcolimetrico in sé considerato, in ragione dell’inaffidabilità scientifica del metodo connesso
all’utilizzazione delle apparecchiature poste in dotazione alle forze
dell’ordine, siccome legato al rilievo di principi e cognizioni da ritenere scientificamente superate, per l’estrema relatività dei risultati forniti, rispetto alle caratteristiche specifiche del soggetto sottoposto a
esame.
Sul punto, rileva la corte come l’indicazione in sede normativa
del metodo scientifico di rilevazione del tasso alcolemico attraverso il
ricorso al c.d. alcoltest (cfr. artt. 379 reg. att. c.d.s. e 186 c.d.s.), lungi
dal preludere all’imposizione autoritativa del vigore di una prova legale, si giustifichi in relazione alla necessità di dotare il giudice
(chiamato all’esecuzione di un accertamento sovente caratterizzato

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da difficile determinabilità, ove condotto sulla base di elementari
massime di esperienza) di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività o arbitrarietà; finalità nella specie
ragionevolmente perseguibile attraverso il ricorso alla traduzione di
saperi scientifici consolidati in forme di strumentazione tecnologica,
idonee a fornire chiavi d’interpretazione di dati obiettivi pertinenti
alla persona (qual è l’aria alveolare espirata sottoposta ad analisi
chimica) positivamente fondate e capaci di rendere il risultato perseguito (quale la determinazione del tasso di concentrazione alcolica
nel sangue) sulla base di un ragionamento esplicativo coerente e
scandito in forza di leggi dotate di comprovata qualificazione scientifica.
Tali premesse, naturalmente, non escludono che il soggetto
sottoposto a esame conservi la piena facoltà di evidenziare gli elementi specifici e le peculiari caratteristiche soggettive concretamente
idonee a revocare in dubbio il risultato conseguito mediante
l’esecuzione del test, attraverso l’analitica individuazione delle ragioni che hanno provocato un risultato in ipotesi destinato a tradire
l’obiettiva realtà delle cose (ad es., in termini di qualità personali specifiche o in relazione alla particolarità delle modalità esecutive della
prova concretamente idonee a distorcere o invalidare il corso
dell’accertamento).
Ciò posto, rileva la corte come, nei termini riferiti in ricorso, le
censure rivolte nei confronti della sentenza impugnata appaiono irrimediabilmente minate da evidente aspecificità, essendosi il ricorrente limitato a un’astratta disamina delle caratteristiche scientifiche
del metodo connesso all’utilizzazione delle apparecchiature de quibus, illustrandone gli asseriti limiti, sostanzialmente legati alla volatilità dei risultati oggettivamente acquisibili (siccome necessariamente
dipendenti dalle caratteristiche personali, strutturali e fisiologiche,
del soggetto sottoposto a esame), senza tuttavia procedere a
un’individualizzazione (o `concretizzazione’) del ragionamento seguito con specifico riguardo al caso di specie, in relazione al quale nessun elemento obiettivo è stato evidenziato o fornito in misura tale da
giustificare la conclusione (eventualmente foriera di un ragionevole
dubbio sulla responsabilità dell’imputato) dell’effettiva erroneità
dell’accertamento conseguito mediante la sottoposizione del Furlan
all’alcoltest nell’occasione de qua; una carenza di allegazione, quella

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imputabile al ricorrente, certamente non surrogabile attraverso
l’ammissione (pure astrattamente invocata dalla difesa) di un procedimento peritale d’indole meramente esplorativa.
Sulla base di tali premesse, deve pertanto ritenersi pienamente
corretta in diritto (oltre che logicamente e adeguatamente motivata
in chiave argomentativa) la decisione del giudice d’appello, nella parte in cui — in difetto di alcuna prova in ordine ad eventuali anomalie
di funzionamento o di vizi dell’apparecchiatura nella specie utilizzata
— ha confermato come l’accertamento del tasso alcolemico effettuato
mediante l’esecuzione dell’alcoltest sulla persona dell’imputato abbia
rappresentato un elemento di prova sufficiente al fine di ritenere integrata la fattispecie contestata a carico del Furlan al di là di ogni ragionevole dubbio.
4. – L’accertamento dell’infondatezza dei motivi di doglianza
avanzati dall’imputato impone il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2013.

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