Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44766 del 22/10/2013

Penale Sent. Sez. 4 Num. 44766 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 2131/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di
Palermo il 1.10.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del
dott. Marco Dell’Utri;

22.10.2013

la relazione fatta dal Cons.

udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni,
che ha concluso per annullamento della sentenza impugnata con
rinvio limitatamente alla non menzione della condanna nel certificato
penale dell’imputata.

Data Udienza: 22/10/2013

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 19.12.2011, il Tribunale di Palermo ha condannato A.A., unitamente ad altra coimputata,
alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 120,00 di multa, in
relazione al reato di concorso nel furto di numerosi cosmetici sottratti
dai banchi di vendita di un supermercato in Palermo il 23.8.2007.
Con sentenza in data 6.2.2013, la corte d’appello di Palermo,
ravvisata la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62
n. 4), c.p., ha rideterminato la pena a carico dell’imputata nella misura di tre mesi di reclusione ed euro 120,00 di multa.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione la A.A. dolendosi della mancata
concessione, da parte della corte territoriale, del beneficio della non
menzione della condanna nel proprio certificato del casellario giudiziale, nonostante l’espressa invocazione sul punto rivolta al giudice
d’appello in sede di gravame.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento della corte di legittimità,
deve ritenersi viziata da un difetto assoluto di motivazione la sentenza del giudice d’appello che ometta di pronunciarsi sulla concessione
del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale dell’imputato, quando nell’atto di impugnazione
sia stata esplicitamente richiesta (come nel caso di specie: cfr. l’atto
d’appello della A.A. allegato all’odierno ricorso) una specifica verifica in ordine all’applicabilità del predetto beneficio (v. Cass., Sez. 6,
n. 47913/2009, Rv. 245493), e siano state dedotte (v. l’atto di appello
richiamato) circostanze specifiche che, in base all’art. 133 c.p., avrebbero legittimato la concessione del beneficio stesso (Cass., Sez. 3, n.
3431/2012, Rv. 254681).
Sulla base di tale premessa, rilevata la radicale omissione di
una sia pur minima statuizione sul punto da parte del giudice d’appello, dev’essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata
limitatamente all’omessa pronuncia circa la concessione del beneficio
della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con il conseguente rinvio sul punto alla corte d’appello di Palermo.
2. –

2

3

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omesso esame del motivo riguardante la concessione del beneficio della non menzione e rinvia sul punto alla Corte
d’appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2013.

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