Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44762 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44762 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
MOUJANE ABDELAZIZ N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 1783/2012 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Atte là-f
che ha concluso per

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< i-e ir'2r-ti.et_ VVJAD ■PC) tru—k Cairo, per la parte civile, 1'Avy2 Udit•itifensoreAvv. )14~ Exiotve e-e-t ( 4.& v s e-Q-0-n) itt) Data Udienza: 10/10/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Moujane Abdelaziz è stato condannato alla pena di anni uno mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 4000 di multa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia perché ritenuto responsabile della illecita detenzione e dello spaccio di alcuni grammi di cocaina, di hashish e di marijuana. La pena è stata determinata nel modo che segue: concessa l'attenuante di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup., il giudice ha indicato in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 3000 di multa la pena sulla quale applicare un contestata recidiva, diminuendo la sanzione così computata in ragione della celebrazione del rito abbreviato. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, lamentando l'illegalità della pena per aver il giudice violato la previsione dell'art. 69 cod. pen., avendo omesso di effettuare il bilanciamento tra la circostanza attenuante di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. e la recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 3.1. L'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. costituisce circostanza attenuante dei reati descritti dal menzionato art. 73. Altrettale natura ha la recidiva (nella specie 'semplice'), che va annoverata tra le circostanze aggravanti. Nella concorrenza di tali circostanze si impone quindi il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., ove non si versi in taluna delle ipotesi per le quali, a mente dell'art. 69, co. 4 cod. pen., è disposta una deroga alla regola della comparazione, sicchè "vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato". Siffatta deroga opera nel caso di recidiva di cui all'art. 99, comma 4 ed in quelli rispettivamente di cui agli artt. 111 e 112, co. 1 n. 4) cod. pen. Peraltro, la disposizione di cui all'art. 69, co. 4 cod. pen. va applicata tenuto conto dell'intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza 5 novembre 2012, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità della medesima nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, co. 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all'art. 99, co. 4, del codice penale. aumento per la continuazione tra i reati ed un secondo aumento per la 3.2. Nel caso che occupa il giudice ha omesso di procedere al giudizio di bilanciamento tra le menzionate circostanze, pervenendo così ad una pena illegale, in quanto determinata violando la previsione dell'art. 69 cod. pen. Pertanto la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la pena, con rinvio al Tribunale di Pistoia per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pistoia per nuova determinazione in punto di trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.10.2013.

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