Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4476 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4476 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UCCHEDDU EMILIANO N. IL 01/09/1987
avverso la sentenza n. 2868/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il giudice di
primo grado aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7
c.p.;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio
motivazionale in ordine alla denegata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.,

– rilevata la manifesta infondatezza della censura a fronte della congrua motivazione in ordine
alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’aggravante, che ha tenuto conto
anche del valore del danno derivante dalla forzatura del bauletto nel quale il casco era
custodito;
– Ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.,
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19-n-2014
Il Consigliere Est.

Ii-PTesidente

trattandosi di furto di un casco del valore commerciale, dichiarato dal ricorrente, di € 170,00;

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