Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44759 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44759 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 10/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO VISI FRANCESCO N. IL 12/01/1972
avverso la sentenza n. 2083/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Di
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione
monocratica, in sede di giudizio abbreviato, con sentenza
del 28.10.2010, dichiarava Lovisi Francesco responsabile
in ordine al reato di cui all’articolo 73 d.PR.309/90 e
lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di
reclusione ed euro 12.000 di multa.
Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore
dell’imputato.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza datata
11.12.2012, oggetto del presente ricorso, in parziale
riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo
grado, riconosciuta l’ipotesi di cui all’art.73, comma
quinto, d.PR.309/90 e con le già concesse attenuanti
generiche, rideterminava la pena nella misura di anni l
di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; confermava nel
resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato Lovisi Francesco, a
mezzo del suo difensore proponeva ricorso in cassazione e
concludeva chiedendone l’annullamento per i seguenti
motivi:
l) Violazione dell’art.606 lett.b),c) ed e) c.p.p. in
relazione agli articoli 605 e 192 c.p.p. con
riferimento all’articolo 73 d.PR.309/90. Sosteneva
sul punto la difesa che la sentenza impugnata non era
sorretta da adeguata motivazione in quanto la
quantità dello stupefacente rinvenuta e il prezzo
dello stesso erano compatibili con la costituzione di
una piccola scorta da parte del Lovisi, che risultava
essere tossicodipendente da oltre dieci anni, attesa
anche la distanza del luogo di approvvigionamento
dello stupefacente con il luogo di residenza del
Lovisi. La Corte territoriale inoltre non avrebbe
valutato la circostanza che nessun oggetto
sintomatico dell’attività di spaccio era stato
rinvenuto in possesso del Lovisi.

Ritenuto in fatto

2) Violazione dell’art.606 lett.b),c) ed e) c.p.p. in
relazione all’articolo 605 c.p.p. con riferimento
agli articoli 73, comma quinto, d.PR.309/90 e 133
c.p.. Sosteneva sul punto la difesa che i giudici
della Corte di appello, pur avendo accolto lo
specifico motivo di gravame in quanto avevano
riconosciuto al Lovisi l’attenuante di cui al comma
quinto del d.PR.309/90, gli avevano però irrogato una
pena eccessiva, in quanto erano partiti da una pena
base lontana dal minimo edittale pari ad anni tre di
reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
3) Violazione dell’art.606 lett.b),c) ed e) c.p.p. in
relazione all’articolo 605 c.p.p. con riferimento

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all’articolo 163 c.p.. Sosteneva sul punto la difesa
che i giudici della Corte di appello non avevano
risposto allo specifico motivo di gravame in cui era
stata richiesta la sospensione condizionale della
pena, così incorrendo nel vizio di motivazione.

OSSERVA preliminarmente la Corte che, diversamente da
quanto dichiarato in udienza dall’avv. Amodeo Domenico,
l’avviso per l’odierna udienza risulta csErettamente
notificato all’avv. Colicigno Rocce!””N””Tèdatto il
ricorso avverso la sentenza emessa in data 11.12.2012
dalla Corte di appello di Salerno.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al primo motivo la Corte territoriale
ha indicato con adeguata e congrua motivazione le ragioni
per cui non poteva ritenersi che tutta la sostanza
stupefacente fosse detenuta per mero uso personale, in
considerazione della quantità e qualità della sostanza,
delle circostanze di tempo e di luogo della detenzione,
del contestuale possesso di oggetti sintomatici di
attività di spaccio, delle condizioni patrimoniali del
Lovisi. I giudici di appello hanno peraltro ritenuto di
concedere all’imputato, in considerazione della sua
condizione di tossicodipendenza che induceva a pensare
che egli traesse proprio dallo spaccio di droga le
risorse necessarie ad assicurarsi la sostanza necessaria
al suo fabbisogno personale e in considerazione della
quantità della sostanza e dei mezzi e modalità
dell’azione che consentono un giudizio di ridotto
disvalore del fatto, la circostanza attenuante di cui al
comma quinto di cui all’art.73 d.PR. 309/90.
Per quanto poi attiene al trattamento sanzionatorio, lo
stesso è stato determinato facendo riferimento ai criteri
di cui all’art.133 c.p. in relazione alla ipotesi di cui
al comma quinto dell’art.73 d.PR. 309/90.
Si osserva sul punto che, per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (come “si ritiene congrua” cfr
Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di
mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16
giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Salerno irrogato una pena

Considerato in diritto

Pi

P.Q.M
Rigettata la questione relativa alla irritualità della
notificazione per l’odierna udienza
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10.10.2013

assolutamente congrua, tra l’altro diminuendola per la
scelta del rito della metà (da due anni ad un anno) e
quindi oltre il limite consentito che è pari ad un terzo.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato, in quanto
la sospensione condizionale della pena non era stata
richiesta nei motivi di appello e quindi i giudici della
Corte territoriale non erano tenuti a motivare su tale
punto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali.

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