Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44750 del 14/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44750 Anno 2015
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’URZO FRANCA N. IL 30/10/1980
avverso la sentenza n. 1397/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 04/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 14/07/2015

R.G. 3493/2015 D’Urzo
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea applicazione della legge
penale con riferimento all’art.129 c.p.p. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett.b) ed e) c.p.p.
Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione
all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena
su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,

impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.1, Sent.n.
4688 /2007 Rv. 236622). In tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con
la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il
provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo
abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n. 32004/2003 Rv. 228405).
Risultando dal testo della gravata sentenza che il giudice ha verificato l’ insussistenza di elementi che importino
decisioni ex art. 129 c.p.p., l’obbligo di motivazione è stato assolto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1500.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1500 in

ore della Cassa delle ammende.

Ro a, 14. .2015

può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza

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