Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4475 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4475 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATAGLIATA ERNESTO N. IL 31/10/1976
avverso la sentenza n. 678/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Lecce, rideterminando la pena inflitta, ha confermato la
sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato
di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 c.p.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo vizio motivazionale in
quanto il giudice del gravame si era limitato a respingere i motivi di impugnazione richiamando
in termini apodittici la decisione di primo grado e omettendo la motivazione in punto di

– Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il primo profilo di doglianza prospettato,
oltre a essere genericamente formulato (non si indicano le censure d’appello che non
avrebbero trovato risposta in sentenza), integra, con particolare riferimento al giudizio di
responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione alternativa a quella esposta dai
giudici di merito, mentre il rilievo attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è
manifestamente infondato in ragione della congrua motivazione a fondamento della decisione,
mediante il richiamo ai plurimi e specifici precedenti penali per reati contro il patrimonio;
– Rilevato che, d’altro canto, le argomentazioni svolte dai giudici nella ricostruzione del fatto si
palesano esaustive e logicamente correlate agli elementi probatori acquisiti;
– Ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.,
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19-03-2014
Il Consigliere Est.

residente

concessione delle attenuanti generiche;

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