Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44749 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44749 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Walid Jdidi n. il 29.4.1984
avverso la sentenza n. 2111/2009 pronunciata dalla Corte d’appello di
Firenze il 22.10.2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 3.10.2013 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio in relazione al reato di cui
al capo B); inammissibile il ricorso in relazione al reato di cui al capo
A).

Data Udienza: 03/10/2013

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 22.10.2010, la corte d’appello di
Firenze ha confermato la sentenza in data 19.6.2008 con la quale il
tribunale di Firenze ha condannato Jdidi Walid alla pena di un anno
e sette mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in relazione al
reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e al reato
di cui all’art. 6, co. 3, d.lgs. n. 286/98 (per non aver esibito, senza
giustificato motivo, il passaporto o altro documento d’identificazione,
ovvero il permesso o la carta di soggiorno), entrambi commessi, in
continuazione tra loro, in Firenze il 27.10.2006.
Avverso la sentenza d’appello, evidenziando di proporre impugnazione a seguito del provvedimento di rimessione in termini emesso dal tribunale di Firenze in data 5.10.2012, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato, sulla base di due motivi.
2.1. – Con il primo motivo, il Walid censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo i giudici del merito accertato la
responsabilità dell’imputato, con riguardo al reato di detenzione a
fini di spaccio di sostanza stupefacente, sulla base di elementi di prova del tutto insufficienti, non avendo il supposto acquirente della sostanza stupefacente mai riconosciuto l’imputato, essendo peraltro
rimasta imprecisata l’identificazione del soggetto con il quale detto
acquirente aveva telefonicamente preso accordi per lo scambio della
sostanza.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento, da parte dei giudici del merito, dell’assenza di alcuna valenza probatoria, riferibile alla destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata all’imputato, del relativo dato ponderale assai modesto
e del rinvenimento di una piccola somma di denaro (pari ad euro
175,00) in suo possesso.

Con il secondo motivo, il ricorrente invoca la pronuncia
dell’assoluzione in relazione al reato di cui all’art. 6, co. 3, d.lgs. n.
286/98, essendo stata dichiarata incostituzionale la corrispondente
norma incriminatrice dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
249/2010.
2.2. –

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Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Osserva la corte come il giudice d’appello abbia ricostruito la
responsabilità dell’imputato sulla base della chiara testimonianza resa dall’agente di polizia giudiziaria, Alessandro Aprile, il quale ha dichiarato di aver visto personalmente il Walid, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui all’imputazione, ricevere una certa quantità di
sostanza stupefacente dal minore connazionale El Haylany Yassine,
parte della quale lo stesso imputato avrebbe occultato sotto
un’impalcatura.
La stessa corte ha inoltre sottolineato come, a seguito
dell’intervento degli operanti, l’imputato era stato fermato e còlto in
possesso di un pezzetto di hashish staccato dalla complessiva sostanza in precedenza ricevuta, nonché della somma di 175,00 euro, accertata come irriconducibile ad alcuna lecita fonte di reddito.
Di seguito, nel corso del controllo, era pervenuta una telefonata sul cellulare dell’imputato, cui corrispondeva (secondo
l’accertamento descritto in sentenza) la richiesta, da parte
dell’interlocutore, di un appuntamento per l’acquisto di sostanza stupefacente.
La corte d’appello, con motivazione da ritenere pienamente
coerente sul piano logico, ha inoltre fornito un’adeguata spiegazione
delle ragioni per le quali l’interlocutore telefonico non avrebbe successivamente riconosciuto l’imputato, poiché, ritenendo che lo stesso
fosse stato arrestato (diversamente da quanto effettivamente avvenuto), era rimasto sorpreso di incontrarlo successivamente per la strada, così ipotizzando un eventuale scambio di telefono tra il Walid ed
altro soggetto.
Proprio sulla base di tali premesse, la corte territoriale ha coerentemente tratto la conseguenza dell’inidoneità, delle perplessità
manifestate dall’acquirente nel riconoscimento dell’imputato, a indurre elementi di dubbio circa l’esatta identificazione dello spacciatore con il quale lo stesso si era precedentemente accordato per
l’acquisto della sostanza stupefacente.
Sotto altro profilo, la corte ha correttamente evidenziato
l’irrilevanza del dato costituito dalla modestia del dato ponderale, ai
fini dell’accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza
rinvenuta in possesso dell’imputato, tenuto conto delle complessive

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occorrenze del fatto, così come in precedenza evidenziate sulla base
delle fonti di prova acquisite, e della richiamata irriconducibilità ad
alcuna lecita fonte di reddito della significativa somma di danaro di
cui il Walid è stato trovato in possesso.
Sulla base di tali premesse, deve pertanto ritenersi che la corte
territoriale abbia accertato la responsabilità del Walid, in relazione
alla commissione del reato allo stesso ascritto, in forza di una motivazione pienamente esauriente e dotata di adeguata coerenza logica e
linearità argomentativa, tale da sfuggire integralmente alle censure
alla stessa rivolte dall’odierno ricorrente.
Deve ritenersi del tutto privo di pregio il secondo motivo
d’impugnazione proposto dal ricorrente, con riguardo
all’imputazione di cui di cui all’art. 6, co. 3, d.lgs. n. 286/98, stante
l’estraneità, a detta fattispecie incriminatrice (tuttora vigente), della
sentenza della corte costituzionale richiamata dal Walid.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.10.2013.

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