Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44748 del 03/10/2013


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 44748 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

StINFITNrir

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CALTANISSETTA
nei confronti di:
ALTOVINO CALOGERO N. IL 10/06/1981
FANTAUZZA DANIELE N. IL 06/08/1982
avverso la sentenza n. 189/2011 TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
del 08/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dote
ikkeem),0
che ha concluso per

U

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 03/10/2013

1.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Caltanisetta ha presentato ricorso nei confronti della sentenza in data 8
giugno 2012 del Tribunale collegiale di Caltanisetta, resa all’esito di giudizio
abbreviato, con la quale Altovino Calogero e Fantauzza Daniele sono stati
ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 73 dPR 309/90 per la coltivazione
illecita di piante di marijuana con principio attivo THC pari a gr. 76459 e
concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ex art. 80, sono
stati condannati, con la diminuente del rito, alla pena il primo di cinque anni di
reclusione ed euro 20000,00 di multa ed il secondo di anni sei e mesi otto ed
euro 24000,00. Deduce la violazione degli artt. 133 cod.pen. e 442
cod.proc.pen. che assume violati in quanto il giudicante dopo aver effettuato il
giudizio di comparazione delle circostanze con l’esito anzidetto, “non ha
indicato la quantità di pena, compresa tra il massimo e il minimo edittale,
ritenuta applicabile ai sensi dell’art. 133 cp, sulla quale poi determinare la
misura della diminuzione prevista dalla legge per l’ipotesi su indicata”.
2. All’odierna udienza è risultato che, come da comunicazione del Tribunale di
Caltanisetta, avverso tale sentenza è stato altresì presentato appello dai
difensori dei due imputati.
3. Ai sensi degli artt. 569, co.2, e 580 cod.proc.pen. il presente ricorso deve
essere convertito in appello e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di
Caltanisetta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 569 e 580 cod.proc.pen converte il proposto ricorso in appello e
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanisetta.

Così deciso il 3.10.2013.

3085/2013

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