Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44746 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44746 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARAMONTE GIORGIO CROCE N. IL 08/02/1953
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avverso la sentenza n. 225/2011 TRIMEZ.DIST. di ATRI, del
22/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Data Udienza: 01/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, con sentenza ex art.
444 cod. proc. pen., resa in data 22.02.2012 applicava nei confronti di Aramonte
Giorgio Croce la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all’art. 186,
commi 2, lett. b), 2 bis e 2 sexies, cod. strada. e disponeva la sospensione della
patente di guida per anni uno.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

Con il primo motivo, la parte denuncia la violazione di legge. Osserva che al
prevenuto sono state contestate due circostanze aggravanti: la circostanza di cui
all’art. 186, comma 2 bis, cod. strada, che si ha quando il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale; e quella di cui all’art. 186, comma 2
sexies, cod. strada, che ricorre quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima
delle ore 07.00. Al riguardo la parte osserva che il Tribunale sembra avere
considerato una sola circostanza aggravante; e rileva che la circostanza di cui
all’art. 186, comma 2 bis, cod. strada non può comunque ritenersi integrata dalla
condotta posta in essere dall’imputato, il quale perse il controllo del mezzo ed urtò
contro il guard-rail, come risulta dalla comunicazione della notizia di reato, senza
provocare un incidente. L’esponente rileva che il Tribunale avrebbe perciò dovuto
escludere l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. strada.
Con il secondo motivo l’esponente deduce la violazione di legge. Osserva
che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la richiesta di applicazione della pena
prospettata dalle parti, atteso che la circostanza aggravante di cui all’art. 186,
comma 2 sexies, cod. strada, non può ritenersi sussistente. Considera che nella
relazione di servizio gli agenti riferiscono di essere stati allertati dalla centrale
operativa “verso le ore 22” e che quindi il fatto deve essersi necessariamente
verificato prima di tale orario.
Con il terzo motivo il ricorrente rileva che il Tribunale ha erroneamente
riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle circostanze
aggravanti contestate, atteso che l’art. 186, comma 2 septies, cod. strada, vieta la
concessione delle circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto alla
aggravante di cui all’art. 186, comma 2 sexies, cod. strada.
Con il quarto motivo la parte considera che l’aumento di pena applicato dal
giudice in riferimento all’art., 186, comma 2 sexies, cod. strada, è inferiore alla
misura, da un terzo alla metà, indicata dalla medesima norma.
Con il quinto motivo, il ricorrente osserva che il giudicante ha applicato la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella
misura massima prevista pari ad un anno, omettendo alcuna giustificazione al
riguardo.
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a mezzo del difensore.

Considerato in diritto
3. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono.
3.1 Procedendo alla trattazione congiunta del primo e del secondo motivo di
censura, si osserva che questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il
principio in base al quale l’obbligo della motivazione della sentenza non può non
essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato

provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la
verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, sentenza n. 5777 del
27.03.1992, dep. 15.05.1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Cass. Sez. U, sentenza n.
10372 del 27.09.1995, dep. 18.10.1995, Serafino, Rv. 202270). Tale orientamento
è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che
riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la
qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l’esistenza e la comparazione
delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante
giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni
unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura
enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né
l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola
come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la
statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa
Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato. Occorre, peraltro, rilevare che, nel caso di specie, il giudice
ha legittimamente rilevato che la qualificazione giuridica dei fatti era corretta e che
pure sussisteva l’aggravante dell’ora notturna. Si osserva poi che la prospettazione
delle circostanze di cui all’art. 186, comma 2 bis e 186 comma 2, sexies, cod.
strada si rinviene nella richiesta di applicazione della pena formulata dalla parte
privata acquisita agli atti, rispetto alla quale il pubblico ministero ebbe a prestare
consenso. I motivi in esame risultano, pertanto, destituiti di ogni fondamento.
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all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di

3.2 II terzo ed il quarto motivo di censura, che involgono specificamente il
tema della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada,
sono manifestamente infondati. Si deve infatti rilevare che nella sentenza
impugnata il giudicante, considerato il bilanciamento fra l’aggravante di cui all’art.
186, comma 2 bis, cod. strada e le attenuanti generiche, in conformità alla
richiesta formulata dalle parti, ha stabilito la pena base in giorni 30 di arresto ed C
1.500,00 di ammenda; ed ha quindi applicato l’aumento relativo alla pena

sexies, nella misura di un terzo, pervenendo così alla pena di giorni 30 di arresto
ed C 2.000,00 di ammenda; la pena così determinata è stata poi ridotta per la
diminuante di rito. Come si vede, il complessivo bilanciamento delle circostanze
risulta conforme al divieto dettato dall’art. 186, comma 2 septies, cod. strada e
l’aumento di pena per la circostanza aggravante dell’ora notturna è stato
determinato in misura aderente ai limiti indicati dall’art. 186, comma 2 sexies, cod.
strada. Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge e la sentenza
impugnata, che ha ratificato il patto concluso dalle parti, risulta immune dalle
censure ora esaminate.
3.3 Ci si sofferma ora sulla doglianza afferente alla applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
affidata al quinto motivo di ricorso, che risulta del pari infondata.
Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza
applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare
le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguono di
diritto (Cass. Sez. U, sentenza n. 8488, del 27 maggio 1998, dep. 21.07.1998, Rv.
210981). E’ poi appena il caso di osservare che nel caso di specie viene in rilievo il
reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, di talché, ai sensi dell’art.
186, comma 2 quater, cod. strada, le disposizioni relative alle sanzioni accessorie
“si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti”.
Il Tribunale ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida nella misura di anni uno, corrispondente alla
misura massima applicabile nel caso di specie, ex art. 186, comma 2, lett. b), cod.
strada, omettendo di esplicitare una espressa motivazione la riguardo.
Non sfugge che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la
sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in
misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l’esercizio del suo
potere discrezionale sul punto (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8439 del 24/04/1996,

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pecuniaria previsto dalla circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2

dep. 14/09/1996, Rv. 206297; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007,
dep. 28/09/2007, Rv. 237470).
Ciò posto, va ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su
detti punti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la motivazione implicita
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36382 del 04/07/2003, dep. 22/09/2003, Rv. 227142;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11991 del 15/11/1991, dep. 25/11/1991, Rv. 189322).

nel caso di quantificazione della pena accessoria; e che, a tal fine, possono venire in
rilievo elementi indicativi della gravità della condotta, pure esplicitati in parte della
sentenza diversa dalla motivazione, quale la descrizione del fatto oggetto di
addebito, riportata nel capo di imputazione (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 21194
del 27.03.2012, dep. 31.05.2012, Rv. 252738 e in motivazione).
Orbene, nel caso di specie le due prove strumentali alle quali venne
sottoposto l’Arannonte hanno rilevato la presenza di un tasso alcolemico pari a 1,56
g/I alle ore 23.19 ed a 1,40 g/I alle ore 23,56, secondo i dati emergenti dal capo di
imputazione, richiamati dal giudice nel corpo della motivazione della sentenza.
Conseguentemente, in applicazione del principio del favor rei, al prevenuto è stata
correttamente contestata la meno grave fattispecie di cui all’art. 186, comma 2,
lett. b), cod. strada, visto che soltanto una prova aveva evidenziato la presenza di
una concentrazione alcolemica superiore al limite soglia di 1,5 g/I, tale da
determinare la sussumibilità della condotta nell’ambito dell’ipotesi di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c), cod. strada. Non di meno, proprio le considerazioni ora svolte,
evidenziano che, nell’ambito della fattispecie criminosa di cui all’art. 186, comma 2,
lett. b), cod. strada, la condotta posta in essere dal prevenuto si qualifica di
estrema gravità, visto che il tasso alcolemico accertato si colloca al limite massimo
previsto dalla norma incriminatrice. Pertanto, la determinazione della durata della
sospensione della patente di guida, operata dal Tribunale nella misura massima di
un anno, non risulta censurabile in sede di legittimità, essendo del tutto conferente,
rispetto alla gravità della condotta, come emergente dalla sentenza impugnata.
4. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

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Al riguardo, si è in precisato che detto principio risulta a maggior ragione applicabile

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 1° ottobre 2013

Il Consigliere est.

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