Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44745 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44745 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALAMONE EMANUELA N. IL 21/01/1986
avverso la sentenza n. 5905/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in per na del Dott. el,,e-vz C)6
che ha concluso per
e ( ()à ciA.A.tc
IA’CA91.4.0′

Udito, per parte iile, l’Avv
Udit i denso vv.

Data Udienza: 01/10/2013

a
(

RITENUTO IN FATTO

Avverso tale sentenza l’imputata, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso in Cassazione,
chiedendone l’annullamento con ogni conseguente
statuizione.
La ricorrente deduceva violazione dell’art.606
lettere b)) ed e) per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, con riferimento
all’articolo 192 numeri 1 e 2 c.p.p. e art.54 c.p.
e per mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione. Secondo la difesa il
giudice di prime cure nella sentenza impugnata non
avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza dei
presupposti che sottendono all’applicazione
dell’art.54 c.p.. Nella fattispecie che ci occupa,
infatti, l’imputata avrebbe guidato l’autovettura,
pur essendo sprovvista della patente di guida, per
accompagnare la compagna Jessica Lucera, che si era
sentita male, all’ospedale e quindi avrebbe agito
in stato di necessità, quanto meno putativa,
essendo convinta che la sua compagna si trovasse in
una condizione di grave ed attuale pericolo di
vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO
che,
con
Corte
la
preliminarmente
Osserva
riferimento al reato contestato alla ricorrente
previsto dall’art.116 comma 13 del Codice della
Strada, commesso in data 7.06.2008, risulta decorso
alla data del 7.06.2013, non sussistendo periodi di
sospensione, il termine di prescrizione pari ad anni
cinque.
Non emergono infatti elementi che rendano evidente
che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo
ha commesso, o che il fatto non è preveduto dalla
legge come reato.
Perché possa applicarsi la norma di cui all’art. 129
cpv cod.proc.pen., che impone il proscioglimento nel
merito in presenza di una causa di estinzione del
reato, è necessario che risulti evidente dagli atti

Con sentenza in data 14 febbraio 2013 il Tribunale
di Palermo dichiarava Salamone Emanuela colpevole
del reato di cui all’articolo 116, comma 13 del
decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e la
condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda,
oltre al pagamento delle spese processuali.

pt

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il
reato addebitato è estinto per intervenuta
prescrizione.

Così deciso in Roma 1’1.10.2013

processuali la prova dell’insussistenza del fatto, o
che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto
non è preveduto dalla legge come reato.
Il sindacato della Corte di Cassazione, infatti, in
presenza di una causa estintiva del reato, deve
limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui
all’art. 129 cpv cod.proc.pen. ricorra in maniera
evidente in base alla situazione di fatto risultante
dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa
estendersi ad una critica del materiale probatorio
acquisito al processo, ciò implicando indagini e
valutazioni di fatto che esulano dai compiti
costituzionali della Corte.
“In tema di declaratoria di causa di non punibilità
nel merito, rispetto a causa estintiva del reato, il
concetto di “evidenza” presuppone la manifestazione
di una verità processuale cosi chiara, manifesta ed
obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua,
concretizzandosi, cosi, in qualcosa di più di quanto
la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione ad un accertamento immediato” (Cass.
Sez. 4 sent. N. 12724 del 28.10.1988).
Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, non
può certo dirsi che risulti evidente l’esistenza di
una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpv c.p.p.nei
confronti della Salamone.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.

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