Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44743 del 01/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44743 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGLIONE PASQUALE N. IL 27/03/1982
avverso la sentenza n. 763/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
, 2 Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv. La; Data Udienza: 01/10/2013 9 Maglione Pasquale Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Brescia ha affermato la responsabilità dell'imputato in
epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186, lettera B, del Codice della strada. La 2. Ricorre per cassazione l'imputato.
Si espone che in accoglimento di deduzioni difensive, constatata la
mancata notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, la Corte d'appello,
nell'udienza del 12 dicembre 2012, ha disposto la notifica di tale atto ed ha
rinviato il processo all'udienza del 7 gennaio 2013.
In data 29 dicembre 2012 l'imputato ha presentato proprio appello.
Il giudice, nell'udienza del 7 gennaio 2013, ha respinto l'eccezione
afferente all'inosservanza del termine di comparizione ai sensi dell'art. 601 cod.
proc pen., assumendo il rispetto dei termini e delle garanzie.
Si deduce che l'omissione della notificazione dell'estratto contumaciale
produce la nullità di tutti gli atti successivi, compresa la citazione a giudizio. Tale
omissione determina la mancata decorrenza del termine per impugnare.
Erroneamente, si assume ancora, è stato disposto il rinvio da un'udienza all'altra
trascurando la nullità della citazione originaria. ,r
Inoltre l'appello è stato depositato il 29 dicembre 2012 e (udienza si è tenuta_ il 7 gennaio 2013( tra l'altro violando i diritti previsti dagli articoli 585
comma e 598 cod. proc. pen., anche con riferimento alla possibilità di
presentare motivi nuovi.
In breve, disposta la notifica dell'estratto contumaciale, si sarebbe dovuto
attendere una nuova impugnazione prima di fissare d'udienza.
3. Rileva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del reato commesso il
24 febbraio 2008, essendo ampiamente decorso il termine massimo di cinque
anni. Né alla luce delle pronunzie di merito si versa in una situazione di evidenza
della prova che consenta l'adozione di pronunzia liberatoria nel merito.
PQM Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché estinto per
sopravvenuta prescrizione il reato addebitato. pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Brescia. Roma 1 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE 1--CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ■ IV Sezione Penale (Rocco Marco BLAIO7TA)