Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44742 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44742 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CESARETTO GIANNA N. IL 14/06/1955
avverso la sentenza n. 3687/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. etth.; Gd ge2212412-ye
che ha concluso per e I es cuAhlAiLivr-,-Ciei

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Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 01/10/2013

RITENUTO IN FATTO

All’imputata era stato contestato di avere, per colpa,
durante l’esecuzione di una manovra di retromarcia,
cagionato la morte di Tucci Silvio, a seguito dell’urto
tra l’autovettura da lei condotta e lo stesso Tucci, che
cadeva a terra dalla carrozzina sulla quale si trovava,
caduta che gli provocava lesioni personali e
successivamente, in regime di causalità con le patologie
in atto al momento, il suo decesso.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputata proponeva
appello.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13 luglio
2013, confermava l’impugnata sentenza e condannava
l’imputata al pagamento delle spese del grado.
Avverso la decisione di cui sopra ha proposto ricorso in
cassazione l’imputata personalmente, chiedendone
l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge ex art.606
in
relazione
all’omessa
o
lett.b)
e
c)
c.p.p.
insufficiente pronuncia della Corte di appello
sull’invocata esistenza di concorso di fatti incidenti sul
nesso di causalità. Secondo la difesa i giudici di primo e
di secondo grado avrebbero omesso qualsivoglia analisi
dell’esistenza o meno nel caso di specie di fattori
interruttivi del nesso di causalità tra la manovra di
guida effettuata dalla ricorrente e l’evento morte
successivo, dal momento che entrambi i giudici si erano
limitati a disquisire a proposito del tema dell’esclusione
del “caso fortuito” e della conseguente imputabilità
dell’evento alla ricorrente. I giudici di appello non
avrebbero invece verificato se l’evento mortale fosse o
meno derivato dal concorso di fattori imprevedibili ed
estranei alla sfera della ricorrente, quali le pregresse
condizioni di salute del Tucci, il mancato tempestivo
ricovero dello stesso nonostante le gravissime ed
irreversibili patologie da cui era affetto, la mancata
sorveglianza del paziente, fattori tutti che
dimostrerebbero l’inadeguatezza della condotta tenuta dal
soggetto all’interno della Casa di Cura.
2) Violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p. in relazione alla
manifesta insufficienza ed illogicità della motivazione
della sentenza in punto di ricostruzione dell’evento

Con sentenza del 18 maggio 2011 il Tribunale di Bergamo
dichiarava Cesaretto Gianna responsabile del reato di cui
all’articolo 589 c.p. e, concesse le attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante specifica contestata e con la
diminuzione per la scelta del rito, la condannava alla
pena di euro 400,00 di multa, con i doppi benefici.

ri

CONSIDERATO IN DIRITTO

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che i proposti motivi
di ricorso non sono fondati.
Si osserva infatti (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del
2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo
della motivazione, la Corte di Cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga la migliore
ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con
i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. non
consente a questa Corte una diversa lettura dei dati
processuali o una diversa interpretazione delle prove,
perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo
sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati
processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata
appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di
questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della
Corte di appello di Brescia hanno infatti chiaramente
evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la
sussistenza della responsabilità della Cesaretto in ordine
al reato ascrittole. In particolare, quanto al primo
motivo, hanno escluso l’esistenza di concorso di fatti

lesivo. Sosteneva sul punto la difesa che erroneamente la
sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente la
responsabilità della ricorrente in quanto il decesso del
Tucci sarebbe stato determinato da “un difetto di
attenzione da parte dell’imputata”, poiché la stessa
avrebbe omesso una preventiva valutazione della situazione
dei luoghi all’atto dell’inizio della manovra di
retromarcia. Sosteneva infatti la difesa che il piazzale
antistante all’ingresso alla casa di riposo era destinato
solo al transito veicolare e quindi la ricorrente non
avrebbe potuto oggettivamente rappresentarsi la
possibilità anche astratta che pedoni si potessero trovare
a passare dietro al proprio veicolo, avendo escluso tale
circostanza prima di salire sullo stesso e porsi alla
guida. Secondo la difesa il sinistro si sarebbe verificato
comunque per un concorso di cause derivante anche dal
percorso della carrozzina in luogo destinato alla
circolazione dei veicoli e quindi sarebbe sussistente il
concorso della vittima. Inoltre, secondo la difesa, non
sussisterebbe alcun atto di indagine che dimostrasse la
circostanza che la sottoposizione del Tucci ad un
ritardato ausilio terapeutico non aveva provocato un
aggravamento delle sue condizioni fisiche.

t

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Così deciso in Roma 1’1.10.2013

incidenti sul nesso di causalità, non potendo essere
considerato rilevante a questo fine il mancato immediato
ricovero del Tucci in ospedale, dal momento che le
fratture da lui subite non potevano essere risanate
immediatamente e comunque avevano comportato
l’immobilizzazione del paziente che lo stesso difensore ha
riconosciuto avere costituito una concausa del decesso in
ragione della sua situazione cardiocircolatoria peggiorata
dal prolungato allettamento.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto
i giudici della Corte territoriale hanno motivato in
maniera congrua e assolutamente condivisibile a proposito
della ricostruzione dell’incidente, ravvisando,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, un difetto
di attenzione da parte dell’imputata. In particolare i
giudici di merito hanno evidenziato che la Cesaretto aveva
effettuato la manovra di retromarcia all’interno del
parcheggio di una casa di riposo per anziani e quindi era
assolutamente prevedibile la presenza di persone non
autonomamente deambulanti. La sentenza impugnata faceva
poi rilevare che la carrozzella del Tucci non era
motorizzata e procedeva quindi molto lentamente. La
Cesaretto pertanto, dovendo effettuare una manovra di
retromarcia che richiedeva un certo tempo avrebbe dovuto
effettuare una preventiva ispezione del luoghi e in tal
modo non avrebbe potuto non avvedersi della carrozzella
del Tucci. Se avesse tenuto un tale comportamento
l’incidente non si sarebbe verificato perché l’imputata
avrebbe potuto avvedersi della carrozzella e quindi non
avrebbe iniziato la manovra fintanto che la stessa non
fosse transitata alle sue spalle.
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e la
ricorrente condannata al pagamento delle spese
processuali.

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