Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44739 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44739 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ARMINIO GIANLUCA N. IL 11/12/1981
avverso la sentenza n. 19/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del
25/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
‘y che ha concluso per
24 co t .9>

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 01/10/2013

5 D’Arminio Gianluca

Motivi della decisione

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Salerno ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 73, quinto
comma, del d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza è stata confermata dalla Corte

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo tre motivi.

2.1 Con il primo si espone che non si è tenuto conto della documentata
tossicodipendenza che conduce a ritenere che la droga detenuta fosse per uso
personale.

2.2 Con il secondo motivo si espone che l’agente operante ha visto un
generico scambio ma non ha notato l’imputato consegnare la droga al
Siniscalchi, che ha pure negato la ricezione nè è stato trovato in possesso della
marijuana.

2.2 Con il terzo motivo si deduce che la Corte d’appello non ha motivato
sulle attenuanti generiche, oggetto di richiesta nei motivi di appello, sebbene il
primo giudice le avesse incongruamente negate solo per la presenza di pregiudizi
giudiziari, trascurando l’incensuratezza.

3 II ricorso è infondato.

3.1 La sentenza impugnata considera che l’atto della cessione è stato
osservato da un agente di polizia giudiziaria casualmente presente; che
l’imputato è stato trovato con indosso sei dosi di marijuana e 30 euro nonché di
una dose nel cruscotto dell’auto e di 20 grammi della detta sostanza in un incavo
del cruscotto stesso. Il compendio consentiva di ottenere 52 dosi. D’altra Parte / la
tesi difensiva della consegna di una somma di danaro costituente un piccolo
prestito è esclusa dalla fuga del detto Siniscalchi. Da ciò la prova della
detenzione finalizzata allo spaccio, desunta dal dato ponderale significativo e
dalle modalità del confezionamento.
Tale apprezzamento appare immune da censure logiche e giuridiche: si
pongono in luce i classici indicatori della finalità di spaccio costituiti dall’entità
della droga, dalle modalità del suo confezionamento, dalle peculiarità della

d’appello.

condotta posta in essere. Tale coordinata lettura della acquisizioni rende prive di
pregio le censure in ordine all’affermazione di responsabilità.

3.2 Sulle attenuanti generiche la sentenza non usa espressioni testuali ma
motiva in ordine alla pena rilevando che il primo giudice ha valorizzato il
comportamento processuale dell’imputato e, pur non partendo dal minimo
edittale, ha individuato una pena lontana dal massimo, operando così un
bilanciamento tra la gravità del reato e il disvalore della condotta. A tale
con implicita evidenza richiamata dalla Corte d’appello; fondata sui ripetuti
arresti per fatti analoghi, sulla mancanza di resipiscenza e sulla professionalità
nel reato. Dunque, neppure a tale riguardo si riscontra deficit motivazionale.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spse processuali.
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Roma 1 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BL4IOTTA)

(Gaetanino ZECCA)

SUPREMA DI CASSAZIONE
‘CORTE
–..
IV Sezione Penale

concludente apprezzamento si associa la concorde valutazione del primo giudice,

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