Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44737 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44737 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALPEDE MARIO N. IL 23/03/1980
avverso la sentenza n. 168/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6- R
che ha concluso per

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Udito, per la arte civile, l’Avv
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Data Udienza: 01/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Salerno con sentenza in data

10 aprile 2010, dichiarava

Malpede Mario responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod.
strada, commesso in data 19 novembre 2007, condannando l’imputato alla pena di
giorni 14 di arresto ed C 1.600,00 di ammenda.
2.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 9.11.2012,

confermava la decisione di primo grado. La Corte territoriale disattendeva

Tribunale, in ragione della asserita illeggibilità della data fissata per la celebrazione
del giudizio, osservando che l’esame dell’atto evidenzia che la data di udienza è
stata indicata in modo assolutamente leggibile. La Corte distrettuale osservava di
condividere la valutazione effettuata dal primo giudice, sia in punto di affermazione
di responsabilità, sia in riferimento al trattamento sanzionatorio, con il
riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto
ricorso per cassazione Malpele Mario.
La parte reitera l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio. Al
riguardo osserva, altresì, che il predetto decreto indicava quale giudice procedente
persona fisica diversa dal magistrato che ha poi celebrato il giudizio.
Sotto altro aspetto, l’esponente osserva che nell’atto di appello la parte si era
pure doluta della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e
del beneficio di cui all’art. 175, cod. pen.; e rileva che la Corte territoriale è incorsa
in travisamento del fatto, laddove ha affermato che al prevenuto era stato già
riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’esponente
rileva infine che risulta decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
Considerato in diritto
4. Il ricorso in esame muove alle seguenti considerazioni.
4.1 L’eccezione processuale relativa alla nullità del decreto di citazione a
giudizio è destituita di fondamento.
Al riguardo, si osserva che la Corte di Appello ha correttamente evidenziato
che l’esame dell’atto evidenzia che la data di udienza è stata indicata in modo
assolutamente leggibile. Per quanto concerne poi la questione relativa alla
indicazione nominativa del giudice procedente, si osserva che trattasi di censura
nuova, che non era stata dedotta con l’atto di appello.
4.2 Diverso ordine di considerazioni si impone in riferimento al denunciato
travisamento in cui è incorsa la Corte territoriale, circa il contenuto della sentenza
del Tribunale di Salerno. Il Tribunale, infatti, come risulta dalla lettura del
provvedimento, ebbe a condannare l’imputato alla pena di giorni quattordici di
arresto ed C 1.600,00 di ammenda, senza concedere alcun beneficio.
2

l’eccezione di nullità concernente il decreto di citazione a giudizio avanti al

Ebbene, la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che il primo giudice
avesse già concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; e,
muovendo da tale errata valutazione, ha confermato la sentenza impugnata. In tali
termini, il giudice del gravame ha del tutto omesso di esaminare lo specifico motivo
di appello che era stato specificamente dedotto dalla difesa del Malpede, relativo
alla omessa concessione dei benefici di legge da parte del primo giudice.
Ciò premesso, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai

per il quale si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo
pari ad anni cinque. Esclusa, infatti, la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, in considerazione delle conformi valutazioni rese dai giudici di
primo e secondo grado in ordine all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato; e rilevato che il presente ricorso non presenta profili di
inammissibilità, deve osservarsi che sussistono i presupposti, discendenti dalla
intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza
impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa il 9.11.2012, mentre il
termine di prescrizione risulta spirato il 19.11.2012).
5. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, per essere il reato addebitato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio perché estinto il reato addebitato per
intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Consigliere est.

sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato

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