Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44735 del 14/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44735 Anno 2015
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE NICOLO DOMENICO N. IL 30/11/1958
avverso la sentenza n. 2949/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
31/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 14/07/2015
R.G. 41566/2014 De Nicolo
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/ 2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammend/e7—-,
Il
EPOSJTA . d.
IN CANCELLERIA
— 9 ni 2015
fl Furtziea
DI
ente
illogicità della motivazione in riferimento all’applicabilità dell’art.129 c.p.p.