Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44734 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44734 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Nicola Riccio, nato a Napoli il 27/09/1956
avverso l’ordinanza del 07/05/2013 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 07/05/2013 il Tribunale di Napoli ha confermato la
custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di quel Tribunale con
provvedimento dell’8 aprile 2013 nei confronti di Nicola Riccio per imputazioni
inerenti a numerosi episodi relativi a trattative di acquisto, detenzione, cessione
di sostanze stupefacenti, per attività svoltesi fino al gennaio 2011, oltre che
l’ipotesi associativa di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, protrattasi per
il medesimo periodo.
2. La difesa dell’interessato deduce nel suo ricorso erronea applicazione
della legge penale con riferimento agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.
309, riguardo all’individuazione degli indizi, che sono stati tratti esclusivamente
dal contenuto di una conversazione intercorsa tra altri coimputati che avrebbe
fatto riferimento ad una attività a questi riconducibile. Si sottolinea la scarsezza
del quadro indiziario, che non si

arricchisce di conversazioni dirette che

coinvolgono l’interessato.
Alla sua identificazione si è giunti solo a seguito di un servizio di
osservazione eseguito presso il luogo di incontro convenuto con alcuni dei
partecipi, nell’ambito del quale nulla di illecito risulta essersi svolto, mentre la

Data Udienza: 09/10/2013

motivazione del provvedimento impugnato, di cui si esclude la completezza
quanto all’identificazione del Riccio ed all’attribuzione a questi di attività illecite,
è fondata sull’unica conversazione telefonica che lo coinvolge e sul rilievo
attribuito al suo rapporto di parentela con il coindagato Riccio Vincenzo, che si
ritiene ininfluente, analizzando nel dettaglio la scarsa valenza dimostrativa dei
dati richiamati nel provvedimento impugnato a conferma della correlazione del

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto contesta genericamente le

risultanze indiziarie.
2. Deve preliminarmente rilevarsi l’impropria contestazione di violazione
di legge con riferimento alla valutazione di gravità indiziaria, ove si opera un
riferimento generico alla non corretta applicazione dei criteri di valutazione della
prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen. impropriamente evocati nella specie.
Nella situazione in esame invero gli indizi non sono costituiti da chiamate in
correità o correità, cui è applicabile la disciplina invocata anche in sede
cautelare, solo nei limiti del richiamo operato dall’art. 273 comma 1 bis cod.
proc. pen, né è in contestazione l’utilizzabilità delle intercettazioni, richiamata
nell’ultima disposizione invocata; la disciplina di cui all’art. 192 cod. proc. pen. è
dettata invece per la diversa regolamentazione della valutazione probatoria, nel
corso del giudizio di merito, e può trovare applicazione in sede cautelare solo nel
limitato ambito richiamato dalla specifica disposizione indicata (in senso
conforme Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, dep. 18/02/2013, imp.
Rossi, Rv. 255053).
Conseguentemente i rilievi formulati in ricorso, a fronte di una pretesa
violazione di legge, insussistente sulla base delle medesima modalità di
formulazione, tendono a sollecitare in questa sede una difforme valutazione di
merito dei plurimi elementi indiziari, preclusa in questa fase, denunciando
incompletezza del provvedimento impugnato, che non è dato riscontrare, anche
sulla base delle contestazioni svolte.
L’esame dell’ordinanza impugnata, in senso difforme da quanto espresso nel
ricorso, rivela principalmente la reiterata correlazione tra Vincenzo Russo e
Ferrigno, identificando il primo quale costante interlocutore del secondo nella
fornitura di plurimi e rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, anche di
natura diversa.
La connessione di tali elementi indiziari con la persona del ricorrente si
ricava dalla presenza di questi nelle fasi di consegna e contatti con gli acquirenti

2

Cassazione sezione VI penale, rg. 30451/2013

vincolo parentale.

alle quali è risultato aver partecipato, grazie all’attività di osservazione
predisposta dalle forze dell’ordine nei luoghi degli appuntamenti, oltre che dal
contenuto delle stesse conversazioni tra i partecipi, ove si dava conto del suo
arrivo e di condotte anche non specificamente programmate, stante la
reiterazione dei contatti, come, in un caso, il controllo della merce oggetto di
scambio eseguito direttamente dal ricorrente.

quale uno dei partecipi all’attività illecita, nel riferirsi all’azione illecita realizzata
da Vincenzo Russo, dichiara essere notoria nell’ambiente l’adibizione dei suoi zii
nell’azione di impacchettamento e preparazione della merce, che coinvolge il
ricorrente direttamente nella gestione concorsuale dell’attività, dato che assume
anche una rilevanza esterna all’atto in cui, come si è verificato nella specie, lo
stesso Ferrigno in una occasione risulta essersi rivolto a Nicola Riccio per
comunicare questioni rilevanti sull’azione illecita in corso, dandogli l’incarico di
riferire al Vincenzo.
Tali elementi danno conto della presenza della gravità indiziaria anche con
riferimento all’ipotesi associativa, per la stretta connessione dell’azione
demandata al ricorrente con l’attività delle due parti in costante contatto
commerciale, dimostrata con l’azione di supporto garantita, escludendo la
mancanza di coerenza dei dati acquisiti sul punto, dedotta nell’impugnazione.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616
cod. proc. pen.
La Cancelleria è tenuta alle comunicazioni di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.
att. cod. proc. pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 09/10/2013.

Estremamente rilevante risulta inoltre una intercettazione nel corso della

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