Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44733 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44733 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO CALOGERO N. IL 01/07/1944
avverso l’ordinanza n. 537/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
26/04/2013

Data Udienza: 09/10/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.E . CESQUI intese all’ inammissibilità
del ricorso;

-2—
RITENUTO in FATTO

e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di CARUSO CALOGERO avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Palermo in data 4-4-2013 in ordine al reato di partecipazione alla
associazione mafiosa “Cosa nostra” l aggravata ex co.1 1 3,4 e 6 art.4I6 bis e
20I3,rigettava tale richiesta,ribadendo la sussistenza di un “granitico”
quadro di gravità indiziaria a carico del predetto indagatopsupportato da

61 n.6 cp,,i1 Tribunale del roesame di Palermo,con ordinanza in data 26-4—

coerenti e convergenti dichiarazioni accusatorie di taluni collaboratori di
giustizia (Pulizzi e Briguglio,oltre che’supportate da quanto emergente da

colloqui tra coindagati (Mulè e Lo Voi) I fermo restando la giuridica presunzione di sussistenza di esigenze cautelaripex art.275 c0.3 cpp. stante il
titolo del reato.

Avverso tale ordinanza il CARUSO ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame,sottoscritti personalmente:

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussisten.
za dei gravi indizi di colpevolezza,con “riletturein chiave difensiva degli elementi asseritamente supportanti detta gravità indiziaria,stante la
loro apoditticità e difetto di specificazione in merito al ruolo ed alla
condotta del ricorrente nell’asserito consesso mafioso associativó: –

Con motivi nuovi la difesa ha dedotto l’inconsistenza delle dichiarazioni
accusatorie offerte dai collaboratori Pulizzi e Briguklio,avuto riguardo,

tra l’altro p all’epoca dei fatti asseritamente riferibili al ricorrente,ornai
in tarda età ed assoltodefinitivamente da talunè eonsimili accuse di
compartecipazione al delitto assaciativo.
A tali motivi la difesa ha allegato documentazione a supporto degli stessi.
Il ricorso va dichiarato inammissibile Per manifesta infondatezza dei motivi addotti,costituenti,sostanzialmente,una “lettura alternativa ” degli
elementi supportanti il quadro di gravità indiziaria motivatamente tracciato dai giudici del Tribunale del riesame palermitano.Giova al riguardo segnalare che l in questa fase pr3cessuale,non va confusa
la portata logica—giuridica,anche sostanziale,dell’elemento di valenza indizuaria,rispetto a quello di valenza probatoria ex art.I92 cpp.

Ed è proprio in ‘,aie corretto quadro valutativo che l’impugnata ordinanza
si propone come del tutto immune dai vizi _di legittimità asseritamente
ad_essa ascrivibili ad avviso della difesa,,anche con i motivi nuovi p peraltro
non oggetto della materia sottoposta al Tribunale del riesame,comunque,deducibili in competente sede e non in questa sede di legittimità.
Ciò posto, va rilevato che l’impugnata ordinanza muove da una puntuale quantorie emergetti dalle dochiarazioni dei cennati collaboratori fi giustizia,

to motivata verifica nella sua globalità del coacrevo di risultanze accusaaffatto imptontate a caratteri di asserita apodittocità,ma p per contro,coln-

vomgenti l’indagato nel consesso mafioso in termini di assoluto e ragionevole spessore inaiziario (cfr.fol1.2-3 ordinanza impugnata).

Dette circostanze accusa orie l oltre cge caratterizzate da convergente univocità e coerenza argomen#ativa trovano riscontro dai contributi segnalati
attraverso i c , lloqui di coindagati (fol.5) che sottolineano lo stabile e
non risibile ruolo dell’indagato nel consesso mafioso come “uomo d’onore”
addetto a ruoli di mediazione privata dei conflitti sociali.
Tali elementi vsnno opportunamente valutati nel loro insieme anche logico,
a supporto di un quadro di gravità indiziaria di apprezzabile spessore

accusatorio ancorchè indiz ano che rzsiste alle cennate controdeduzioni difensive l non immuni dalla segnalata invadenza in aree non attineti il momento
processuale in atta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del gravame consegue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente deterAinata in Euro UILLE/C0= in favore della cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 c0.I” ter
disp.att.cpp.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle apese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.

-4 –

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter
disp.att.cpp.
Così deciso in Roma l il 9-10-2013

IL ESID N E

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA