Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4473 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4473 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRISENDA ROCCO N. IL 22/05/1965
avverso la sentenza n. 1055/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

Fatto e diritto

– Rilevato che il la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza del giudice di primo
grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di furto aggravato;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di
legge e vizio motivazionale in punto di valutazione della prova e determinazione del
trattamento sanzionatorio in relazione alla insussistenza dell’aggravante contestata e del

– considerato che il ricorso è inammissibile poichè, quanto ai rilievi attinenti all’affermazione di
responsabilità, tende alla ricostruzione del fatto sulla base di un diverso apprezzamento degli
elementi di prova, senza riuscire a evidenziare i profili di contraddittorietà o di incongruità
logica del provvedimento impugnato, mentre per quanto attiene al trattamento sanzionatorio p
manifestamente infondato in presenza di congrua motivazione a sostegno della decisione,
peraltro in presenza di pena prossima al minimo edittale;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/9/2014

Il Consigliere estensore

Il residente

mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche;

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