Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44729 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44729 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Antonio Bastone, nato a Napoli il 05/08/1979
avverso l’ordinanza del 03/05/2013 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 03/05/2013 il Tribunale di Napoli ha respinto il
riesame proposto da Antonio Bastone confermando la custodia cautelare
disposta dal gip di quel Tribunale con provvedimento dell’8 aprile 2013 in
relazione alla detenzione, offerta, vendita e cessione di circa due chili di sostanza
stupefacente di tipo cocaina / episodio verificatosi tra il dicembre 2010 ed il
gennaio 2011, oltre che in riferimento ad una tentata estorsione.
2.

La difesa di Bastone nel suo ricorso deduce insufficienza,

contraddittorietà ed illogicità della motivazione, quanto all’individuazione dei
gravi indizi di colpevolezza, richiamando quanto espresso in sede di riesame in
ordine alla non sicura identificazione con l’odierno ricorrente dell’Antonio Bastone
citato nell’intercettazione, argomentazione sulla quale il Tribunale si è limitato a
richiamare il provvedimento genetico, ove si opera esclusivo riferimento
all’identità del nominativo, ed alcune dichiarazioni dei collaboranti i quali si
riferiscono ad uno stabile inserimento del ricorrente nel mercato degli
stupefacenti, da cui non si evince la correlazione con la contestazione oggetto del
giudizio.

49

Data Udienza: 09/10/2013

Quanto all’ipotesi estorsiva si rileva che tutte le emergenze citate
nell’ordinanza genetica, ritenute valide dal Tribunale per corroborare
l’impostazione accusatoria, convergono nell’individuare la formulazione della
richiesta di pagamento da parte di altre persone, che avrebbero speso il nome di
Antonio Bastone per rafforzare le loro pretese, mentre manca qualsiasi elemento
di conferma della riconducibilità di tale attività all’effettiva volontà

dell’interessato, che non ha mai avuto contatti con le presunte parti lese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
2. Come si ricava dall’esposizione in narrativa l’impugnazione si limita ad
escludere la portata indiziaria di elementi di fatto che, in senso contrario
risultano specifici. In particolare, nelle conversazioni captate si attribuisce
l’attività illecita ad una persona identificata con il medesimo nome e cognome
dell’odierno ricorrente, ed il contesto, in ragione dell’effetto sorpresa che è
proprio di tale tipo di comunicazione, ne rende attendibile la sua portata
dimostrativa, del resto contestata dall’interessato con un rilievo di genericità che,
per quanto detto, appare ingiustificato.
Del resto nel ricorso si omette la considerazione di un ulteriore elemento
specifico di identificazione individuato nell’ordinanza impugnata, e costituito dal
richiamo ad una particolare espressione usata nella conversazione che dava
conto della “discesa” dall’abitazione del citato Bastone per perfezionare la
consegna di stupefacente, che si correla, per la sua particolarità, con la
condizione di arrestato domiciliare che l’interessato subiva in quell’arco
temporale.
Al rilevante significato di tale conversazione deve poi aggiungersi quanto
riferito dai collaboranti in merito all’attività illecita da questi svolta, le cui
dichiarazioni risultano sottoposte al vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva e
appaiono pertanto, con la forza richiesta in questa fase dl procedimento, idonee
a sorreggere le accuse contenute nel provvedimento impugnato, in quanto
convergenti. Tali risultanze sono state genericamente contestate nell’atto di
impugnazione, con deduzione priva di specificità, mentre l’avvenuta
argomentazione per

relationem

operata dal Tribunale, giustificata dalle

altrettanto generiche contestazioni svolte dall’interessato in sede di riesame,
risulta arricchita dalla specifica collocazione, operata dai collaboratori,
dell’attività illecita di Bastone nello stesso ambito territoriale che interessa le
odierne contestazioni, riferimento che contestualizza il già specifico richiamo alle
complete generalità dell’interessato emergente dalle richiamate conversazioni.

2

Cassazione sezione VI penale, rg. 25947/2013

ip

Le medesime considerazioni devono ripetersi per il reato di tentata
estorsione, posto che l’azione contestata viene attribuita proprio ad una persona
con il medesimo nome e cognome, nel corso di una conversazione intercettata;
stante l’inconsapevolezza da parte dei conversanti del controllo in corso, non vi è
motivo di ritenere generico l’indizio ricavabile da tale elemento, considerato
inoltre che l’attività estorsiva si muoveva nell’ambito dell’azione di diffusione di

sulle ulteriori imputazioni specifiche, egli risulta coinvolto.
Le deduzioni svolte in ricorso, formulate con riferimento ad insussistenti
vuoti motivazionali, risultano in realtà mirate a sollecitare un nuovo giudizio di
merito, incompatibile con la natura del procedimento di legittimità.
3.. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo, in favore
della Cassa delle ammende.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.
att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 09/10/2013.

sostante stupefacenti, nel medesimo contesto territoriale e personale, nel quale,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA