Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44727 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44727 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
CORRADENGO GIUSEPPE N. IL 31/03/1964
avverso l’ordinanza n. 572/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
03/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E .CES QU I intese all ‘A • c • R.
mente al reato associativo ex art .416 bis cp.

UditoiedifensorkAvv.; R . S A NS ONE intese al rigetto del ricorso ;

Data Udienza: 09/10/2013

limitata-

-2—
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in data 3-5-2013
che,in accoglimento della relativa richiesta difensivapaveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso detto Tribunale nei
confronti di CORRADENGO GIUSEPPE in ordine ai reati di cui ai capi f) ed h)

per violazione di normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di compatecipazione all’associazione mafiosa dell’Acquasanta di Palermo l segnatamente interessatapattraverso la costituzione di talune società,
ad inflitrarsi nel settore della cantieristica havale,stante la ritenuta

insussistenza della gravità indiziaria,i1 PM presso il Tribunale palermita-

no ha proposto ricorso per cassaeione,deducendo a motivi del gravame,sostanzialmente ed in sintesi:

Innsufficienza e contraddittorietà della motivazione in merito alla rite-

nuta insussistenza dei gravi indizi di uolpevolezza in ordine al reato sub
h),afferente attribuzioni fittizie di utili prodotti da società occulta
esistehte tra il detto indagato ed il coindagato Galatolo;

2)Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpecolezza per il reato

sub capo F)

attinente il concorso esterno in associazione mgIosa.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il pur – apprezzabile sforzo argomentativo censorio dell’Ufficio del PM
palermitano si risolve,in buona sostanzapin una “rilettura” delle circostanze di fatto ascrivibili all’indagato anzidetto in chiave accusatoria

diversamente apprezzabile rispetto a quella p allo statd,operata dall’impugnata ordinanza in termini di gravità indiziaria attinente non solo la configurabilità dell’imputazione in fatto e dirittopma anche la sua attribuibilità l sempre a livello indiziario ex art.273 cpp.pal predetto indagato.
Ciò posto giova richiamare p a smentita del vizio di legittimItà denunciato
con il motivo sub I),quanto risulta motivatamente espresso nell’impugnata
ordinanza in ordine al reato h) (cfr.fol1.2-3-4)a supporto dell’insussistenza,almeno allo stato,della gravità indiziarla

,fflruto riguardo alla ri-

costruzione modale e temporale della vicenda in ordine ai rapporti Galatolo

-3 –

URRADENDO, secondo le dichiarazioni del collaboratore Fontana (cfr.in
particolare fol.4 ordinanza impugnata),segnatamente in merito alla ragionevole qualificazione della vicenda oggetto dell’imputazione quale postfactum non , :unibile nei termini di mometto consumativo della condotta
rispetto a quello attinente il reato contestato.
Del pari infondata la censura del PM in punto di asserito vizio di motivazione quanto all’imputazione di cui al capo f),stante la puntuale e logica

risposta offerta in punto di sussistenza di gravità indiziariapalmeno al-

lo stato,circa l’imputazione attinente, il concorso esterno nel reato associativo di cui al capo f) (cfr.fol1.4-5-6 ordinanza i’lpugnata).

Al riguardo,infatti l il Tribunale palermitano si è fatto motivato carico di

verifica delle dichiarazioni del collaboratorz Fontana,alla luce delle quali sembra potersi ragionevolmente escludere,sempre ed almeno allo stato,

che ls famiglia mafiosp di Aeuasanta era estranea al vincolo societario che
legava il CORRADENGO ed il Galatolo ,legame caratterizzato da portata di
sostanziale valenza del tutto personale (cfr.fol.6 ordinanza impugnata),

inciden#eppertanto,sulla corretta configurabilità del necessario quadro di
gravità indiziaria ex art.273 cpp. a carico dell’indag-ato,segnatamente in

rapporto al suo ruolo nel consesso associativo delinquenziale ed alla rela-

tiva incidenza causale di tale ruolo nel programma criminogeno – del consesso
associativo,ancorchè in punto di concorso esterno.

Alla stregua dei suddetti rilievi va dichiarata l’infohdatezza del ricorso
del PM con conseguente rigetto del gravame.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Roma,i1 9-10-2013
IIR
5 ESI9N

7

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