Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44725 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44725 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
PASSARELLO DOMENICO N. IL 23/06/1976
avverso l’ordinanza n. 601/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
09/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E .CESQUI int e se
all’annullamento con rinvio;

Udit i difensor Avv.;V .VIANELLO , in so st . ne
per il rigetto del ricorso del PM;

AVV

Data Udienza: 09/10/2013

Clement i , che conclude

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in data 9-5-2013
che,in accoglimento della relativa richiesta difensiva,proposta nell’interesse di PASSARELLO DOMENICO,aveva annullato l’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti del predetto indagato dal GIP ptesso tale Tribu-

nale in data 28-3-2013 per i reati di concorso in trasferimento fraudolento

di valori in violazione delle misure di prevenzione patrimoniale e di associazione per delinquere finalizzata a tali attività illecite, il PM presso

il predetto Tribunale ha troposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi
del gravame,sostanzialmente ed in sintesi:

I) Insufficienza e contraddittorietà della motiVazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al
capo B)(attribuzione fittizia delle quote della “Navalcoibent” effettuata

dall’indagato in favore di tal Pietro Machì)in violazione dell’art.I2 quin-

quies DL 306/92 e 7 DL I52/91,con immotivata pretermissione delle risultanze accusatorie emergenti dalle dichiarazioni di tal Angelo Fontana quale

collaboratore di giustizia ,come richiamate nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale sliculo anzidetto;
2) Omessa o,comunque,insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta

insussistehza della gravità indiziaria per il reato sub E) dell’imputazione (concorso esterno in associazione mafiosa aggravata l con omessa valutazione delle risultanze argomenkative sviluppate nell’ordinanza primigenia
di custodia cautelare alla stregua del contributo offerto dalle dichiara-

zioni del Fontana e dall’esito delle indagini di pg.a riscontro delle stesse.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
A prescindere,in ogni caso,da un difetto di specificità delle doglianze
sussunte in ordine ai capi h) ed e) dell’imputazione l con un richiamo del
tutto geberico ed affatto parcellizzato alle – risultaner accusatorie di cui
all’ordinanza applicativa della misura intramurariapresta assorbente il
fatto che l’impugnata ordinanza ha rappresentato,in termini di convergente
logicotà e puntualità deduttovaple ragioni dell’asserita insussistezapallo
stato della gravità indiziaria in ordine a tali imputazioni.

-3—
Ed invero,quanto al reato sub b),vi è motivata risposta nell’impugnata
ordinanza (cfr.fol.5), a supporto dell’assorbente rilievo di difetto di specificità e concretezza degli elementi supportanti il tracciato accusatorio,
in punto di gravità indiziaria,sol se si considera che la stessa principale
fonte accusatoria (dichiarazioni del collaboratore Fontana)non risulta menzionare il Macrìptra i prestanomi utilizzati per la gestione della Navalooi.

bent,senza contare l’altrettanto logica e motivata deduzione in ordine alla

consapevolezza o meno dell’intestatario fittizio in merito alla contestata
operazione simulatoria realizzata al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevehzione patrimoniali.

Quanto alla ddglianza attinente il capo e) (reato associativo aggravato),la
risposta esauriente e corretta,allo stato degli atti,offerta dal provvedimento impugnato (cfr.fol1.5-6.),rappresenta in fatto e diritto il quadro

di carenza del colorito di gravità indiziariapindefettibilmente richiesto
dall’art.273 cpp. a supporto della legittimità della misura intramuraria

disposta dal GIP palermitano,nè il ricorso in esame propone,in termini di

specificità e concretezza í controdeduziorii argomentative ancorate ad elementi
che non rappresentino mere ipotetiche e presuntive deduzioni accusatorie,seznatamente in punto di consapevolezza e volontarietà dell’asserito contributo ascrivibile all’indagato nella sua contestata funzione di concorren-

te “esterno”,in termini di apprezzabile “stringente” causalità per la vita
e l’efficenza dell’associaziodamafiosa “Cosa Nostra”,con coinvolgimento

di un gravemente indiziante supporto all’elemento soggettivo di detto reato.
Alla stregua delle considerazioni che precedonopil ricorso del PM va rigettato.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Roma il 9-10-2013
IL

J

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA