Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4472 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4472 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBARDELLA LUIGI N. IL 25/01/1958
avverso la sentenza n. 17983/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
31/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 19/09/2014
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Napoli – giudice monocratico – applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2
c.p.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, osservando che il Giudice non
aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione delle attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti;
su richiesta congiunta delle parti, talché non sono rilevanti censure in ordine alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, tranne che per l’ipotesi di pena illegale;
-che, pertanto, ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19-9-2014.
-Ritenuto che l’impugnazione è manifestamente infondata, atteso che la pena risulta applicata