Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44714 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44714 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Antonio Pantano, nato a Verona il 25/08/1938, nella sua qualità di parte
offesa
avverso il decreto di archiviazione del 28/12/2011 del Gip del Tribunale di
Perugia, emessa nel procedimento a carico di
Roberto Pilla, nato a Bologna il 10/07/1963
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto del 28/12/2011 il Gip del Tribunale di Perugia ha
disposto l’archiviazione dell’azione penale promossa nei confronti di Roberto Pilla
a seguito di denuncia presentata dall’odierno ricorrente, creditore del Comune di
Gerano, che aveva lamentato inattività del denunciato, nella sua qualità di
magistrato addetto all’esecuzione, inerzia che gli aveva prodotto un grave danno
economico, non consentendogli di rientrare nei suoi crediti.
La disposta archiviazione era fondata sulla mancata individuazione, negli
elementi offerti dal denunciante, di un’attività dolosa dell’agente che potesse
considerarsi realizzata in violazione di legge, che invece integra l’elemento
costitutivo dell’ipotizzato reato di abuso di ufficio.
Il giudicante ha ravvisato nella denuncia proposta solo apprezzamenti
difformi della fattispecie rispetto a quanto valutato nel procedimento, che non ha
ritenuto possibile ricondurre agli elementi costituivi della fattispecie penale, in
relazione alla quale risulta proposta l’istanza di punizione.

Data Udienza: 08/10/2013

Il giudice inoltre ha valutato l’inammissibilità dell’opposizione in quanto
priva dell’individuazione di ulteriori elementi di indagine, contenente solo la
riproposizione delle proprie tesi giuridiche.
2.

Ha proposto ricorso la difesa del denunciante, contestando le

valutazioni operate dal giudice in ordine all’insussistenza degli elementi
costitutivi del reato di abuso d’ufficio e contrapponendovi le proprie

nel comportamento del Pilla, quando non ha consentito il versamento in suo
favore del 20% della somma dovuta depositata in banca. Si ritiene quindi
illegittimo l’ostacolo frapposto al versamento, malgrado la presenza del titolo
esecutivo nel possesso di esso creditore.
3. La difesa di Roberto Pilla ha depositato memoria nella quale, oltre a
rivendicare la legittimità del provvedimento di archiviazione, in ragione della
mancata individuazione nell’atto di opposizione proposto di nuovi elementi di
indagine, si rileva la tardività del ricorso, proposto oltre due mesi dopo la
conoscenza del provvedimento impugnato a cura della parte ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2. In forza della disposizione di cui all’art. 585 comma 1 lett a) cod. proc.
pen. il termine per impugnare i provvedimenti camerali, quali il decreto di
archiviazione è quello di quindici giorni, decorrenti dalla data di comunicazione
(
all’interessato.
Nella specie il ricorrente precisa che il decreto gli è stato notificato il 23
febbraio 2012, mentre il ricorso risulta redatto il 23 aprile 2012, e pervenuto al
Tribunale di Perugia il 2 maggio successivo.
Pur ipotizzando la spedizione postale del ricorso nello stesso giorno della
redazione risulta evidente che l’adempimento è stato realizzato a termine
ampiamente decorso, circostanza che impone l’accertamento di inammissibilità
dell’impugnazione, in forza della disposizione di cui all’art. 591 comma 1 lett. c)
cod. proc. pen.
3. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616
cod. proc. pen.

2

Cassazione sezione VI penale, rg. 15844/2013

considerazioni in ordine all’illegittimità nella conduzione del giudizio, rinvenibile

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 08/10/2013.

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