Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44712 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44712 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALDUTO MIMMO N. IL 04/02/1973
avverso la sentenza n. 1766/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.E.CESQUI
che ha concluso per 1′ inarnmissibilità del ricorso;

Udito, per la p

civile, l’Avv

Udit i afénsor Avv.

Data Udienza: 09/10/2013

-2RITENUTO in FATTO

e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto da FALDUT9 MIMO avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria in data 5-I2-20′)8 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari,con l’aggravante della recidiva ;
reclusione,la Corte di Appello di Reggio Calabria,con sentenza in data

reiterata e specifica e che lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di

I3-

II-20I2,confermava il giudizio di I” grado 9 ribadendo la comprivata responsabilità dell’imputato in ordine al_ reato ascrittogli e la corretta determinazione della misura del trattamento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza l’inputato ha proposto ricorso per cassazione,deducendo,a motivi del gravame l tramite il proprio difensore,sostanzialmente
ed in sintesi:

I)Violazione dell’art.606 lett.b) cpp. per inosservanza o erronea applicazione di legge e mancanza,contraddittorietà e àanifesta illogicità della
motivazione in punto di configurabulità del reato di evasione ex art.385
cp.,anche in rapporto alla contestata recidiva;

2)Violazione dell’art.606 lett.e) cpp.per mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della aotivazione in punto di comprovata responsabili-

tà dell’imputato in ordine al reato contestato, al diniego delle attenuanti
generiche ed al gdudizio di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti,non immuni da caratteri di prolissità argomentativa e di ripetuti riferimenti in punto di mero fatto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma equitativamente determinata in Euro YILLErr= in favore della
cassa delle ammende.
Ed invero,1 1-Lm -nugnata sentenza ha sufficientemente e correttamente rappresentato le ragioni,anche in punto di logica,supportanti il comprovato

giudizio di colpevolezza in ordine al reato di evasione contestato,i cui
caratteri ogetivi e soPettivi si delineano in termini di eloquente evi-

denza anche in relazione alla inconsistenza logica della versione difensiva,smentita dalla “sconfessione” modale e temporale di detto assunto,

nei termini adeguatamente tracciati nella sentenza impugnata (cfr.fol.4).
Lo stesso

a dirsi quanto al trattamento sanzionatprio in orcilne

ai cri-

teri di sua determinazione ex art.69 cp. ed in rannorto alla concessione
delle attenuanti generiche,fermo -restando che tali aspetti sono riservati
al solo potere discrezionale del giudice di merito l come tale insindacabile

P.

n.P.

DICHIRA inammissibile il ricorso e CONDffiNNA il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso i n Roma p il 9-10-2013
SIDErZ

in questa sede se,come nella specie,adeguatamente e correttamente motivato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA