Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44711 del 09/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44711 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABDEL MESSIH ABDELMALLAQ SHADY N. IL 06/05/1977
avverso la sentenza n. 1649/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Doa . CE S Q.13 I
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, p_44a=partex.iazile, l’Avv p PERT ‘CARO che insiste;
Uditi dif,s’or Avv.
Data Udienza: 09/10/2013
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RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO. in DIRITTO
Sull’appello proposto da ABDEL 1TESIH BDEWALLAQ avverso la sentenza del
G.M. del Tribunale di Perugia in data 2-10-2009 che v all’esito di giudizio
abbreviato v i° aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti
domiciliari ex art.385 cp. con la recidiva nel quinquennio eche lo aveva
condannato alla pena di mesi otto di reclusione v la Corte di Appello diPerugia,con sentenza in data II-4-2012,in parziale riforma della decisione
di rgrado v concessa la diminuente di cui all’art.89 cp.equivaIente alla
contestata recidiva,con la riduzione per il rito rideterminava la pena in
mesi cinque e gg.I0 di reclusione,confermando nel resto
Avverso tale sentenza il predetto imputat’) ha proposto ricorso per cassazione v deducendo a motivi del gravame v a mezzo del proprio difensore:
I)Nullità della notifica per violazione di legge in relazione all’art.606
lett.c) in combinato disposto con gli artt.I61,148 co.2 bis cpp. per essere
stata effettuata la notifica dell’avviso di udienza e dell’estratto contunacale al difensore a meyzo fax,nonostante il dest±hatario fossè’l’imputato•
e v quindi, la notifica andava effettuata con i mezzi ordinari s con conseguente violazione anche del disposto dell’art.I5C cpp. ;
2) Erronea applicazione della legge penale con erronea applicazione dell’art
89 cp. in luogo dell’art.88 cp.e relativa mancanza v contreddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di assenta esclusione del
totale vizio di mente l nonostante che l’accertate patologie clinico-diagnosti
che (depressione grave in soggetto schizzafreniforme) legittimassero la
cennata più grave diagnosi v illegittimamente e immotivatamente disattesa
dai giudici di merito v anche agli effetti dei riflessi sulla configurabilità
dell’elemento soggettivo del reato v con altrettanta immotivata determinazione della misura del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi adcìotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s2ese procesouali
e della somma equitativamente determinata in Euro YILLE/00 alla cassa delle ammende.
Ed invero,quanto al motivo in: rito sub I),a prescindere dal fatto che 1a
eccezione in parola non risulta affatto dedotta tempestivamente in sede
di giudizio abbreviato,svoltosi l peraltro l in termini di assoluta regolarità
del contraddittorio (come è data atto in sentenza a fol.4) ,va affermato il
principio di diritto enunciato dalle S.U. di questa Corte di legittimità
(n.2845I/OII RV 250I2I)secondo cui la notificazione di un atto all’imputato
o ad altra :parte privata in ogni caso in cui possa o debba essere effettua-
ta,come nella specie ,mediante consegna al difensore ,benpuò essere eseguita a mezzo telefax ovvero altri mezzi idonei a norma dell’art.I48 co.2 bis
cPPDel pari manifestamente infondato il motivo sub 2),posto che la Corte territoriale perugina ha preso in puntuIle esame gli aspetti attinenti la portata ed i relativi riflessi attinenti l’imputato sulla di lui condotta,segnatamente in ordine al dolo, ed ha altrettanto motivatamente argomentato
circa la ragionevole ipotizzabilità della parziale infermità di mente l con
adeguato richiamo,a roscontro,all’ssito dell’indagine peritale espletata
in sede di giudizio di appello (cfrL fol.5 sentenza impugnata).
Le controdeduzioni difensive,pertanto p si connotann di caratteri già ogget-
to di motivata valutazione in sede di giudizo di merito dellà – Corte territoriale,con conseguente risposta negatoria,andhe – in- puhto di’logic;della
ipotesi di cui all’art.88 cp.,Invacata dalla difesa.
Trattasi di apprezzamenti attinenti il potere discrezionale del giudice di
merito,come tali,insindacabili in sede di legittimità se l come nella specie,
adeguatamente e correttamente motivati,con pieno suppotto’grazie all’esito c
indagini peritali disposte di ufficio in sede di giudizio di appello.
DICHIPRA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese procew7uali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 9-I0-20I3
IL RRSI TE