Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4471 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4471 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELI SERGIO N. IL 07/08/1966
avverso la sentenza n. 571/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

Fatto e diritto

– Rilevato che il la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186 lett. c) e 2 sexies c. d.
s.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione
di legge e mancanza, illogicità e manifesta illogicità della motivazione con riferimento
all’elemento oggettivo del reato, poiché dagli atti risultava che lo stesso al momento

– ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in ragione della congrua
motivazione che fonda l’affermazione di responsabilità, tra l’altro, sulla confessione dello stesso
imputato;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/9/2014

Il Consigliere estensore

dell’accertamento non stesse guidando;

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