Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44709 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44709 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso propostPdal
P.m. presso il Tribunale di Treviso
avverso la sentenza del 07/03/2012 del Tribunale di Treviso emessa nei
confronti di
1. Ferruccio Fraccaro, nato a Riese Pio X il 26/08/1936
2. Sandro Fanton, nato a Venezia il 17/05/1964
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Fabio Pavone, che si è riportato alla memoria depositata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 07/03/2012 il Tribunale di Treviso ha assolto
Ferruccio Fraccaro e Sandro Fanton dal reato di falsa testimonianza a loro
ascritto per insussistenza del fatto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. con
pronuncia emessa all’esito del dibattimento.
2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Treviso lamentando
erronea applicazione dell’art. 372 cod.pen. nonché contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione.
Richiamate le circostanze di fatto nelle quali si è sviluppata la contestata
falsa testimonianza che risulta resa nel corso del giudizio civile ove gli odierni
/
ricorrenti avrebbero affermato l’esistenza di una servitù di passaggio in favore
della proprietà di cui era titolare la loro rispettiva figlia e moglie, si contesta la
correttezza giuridica della ricostruzione posta a base della decisione, per effetto
della quale si è ritenuto che l’esistenza del reato richieda che sia il giudice

Data Udienza: 09/10/2013

potenzialmente ingannato a riconoscere la falsità della testimonianza ed a dare
impulso al procedimento, anche nell’ipotesi in cui non abbia ritenuto di tenere
conto delle dichiarazioni ai fini della decisione, circostanza che nella specie non si
era verificata in quanto il giudice civile aveva espressamente dichiarato di non
aver considerato quanto dichiarato dai testi sospettati di falsità, giungendo alle
sue conclusioni sulla base della sola dichiarazione della controparte.

richiamando le difformi decisioni di questa Corte di legittimità che escludono
rilievo penale alle sole dichiarazioni testimoniali false che non siano pertinenti
rispetto all’oggetto del decidere, in quanto estranee all’accertamento giudiziale e
quindi prive, anche in astratto, della potenzialità fuorviante della decisione
giudiziale, mentre la valutazione di rilevanza deve essere condotta, secondo tale
orientamento, con riferimento al tema del decidere, prescindendo dalla concreta
decisione presa.
Analizzando la decisione del giudice civile alla luce di tali considerazioni si
osserva che questi aveva ritenuto determinanti e pertinenti al tema di indagine
le affermazioni dei testi, malgrado nella valutazione avesse analizzato anche altri
elementi; si deduce conseguentemente che, a fondamento della sua decisione, il
Tribunale aveva qualificato il reato di falsa testimonianza quale reato di evento,
che sarebbe compiuto solo a seguito dell’intera istruttoria, invece che di pericolo
a consumazione istantanea, come comunemente ritenuto; si ritiene così
integrata la violazione di legge, oltre che ravvisabile sul punto la
contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
3. Il difensore di Fraccaro e Fanton ha depositato memoria con la quale si
sollecita il rigetto del ricorso, rivendicando l’esecuzione di una valutazione che si
è svolta in astratto, ed ha avuto ad oggetto la potenzialità delle affermazioni rese
a produrre una deviazione della valutazione del giudice, in linea con quanto
definito dalla giurisprudenza a proposito dell’individuazione degli elementi
costitutivi del reato contestato.
Si richiama la circostanza che la pretesa falsità delle affermazioni rese
dagli interessati risulta superata dalla conforme affermazione offerta al riguardo
dal resistente nell’azione civile, circostanza che esclude in radice la possibilità di
configurare il reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

Deve preliminarmente ricordarsi che, sia la natura del giudizio di

legittimità, che l’ambito della cognizione rimessa a questa Corte dal proposto

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Cassazione sezione VI penale, rg. 51180/2012

Il ricorrente contesta la correttezza giuridica di tale ricostruzione,

ricorso, escludono che possa svolgersi in questa sede un esame nel merito delle
accuse, con riguardo all’accertamento di genuinità o falsità delle dichiarazioni che
costituiscono oggetto dell’imputazione, come sembra sollecitare la memoria dei” ,
resistenti Oggetto del presente accertamento, che si muove nell’ambito tracciato
dalla pronuncia impugnata, è verificare la validità giuridica dell’assunto posto a

falsa al fine dell’integrazione del reato contestato, ove nel concreto il giudice
/
prescinda dalla sua valutazione in sede di decisione.
La lettura della norma incriminatrice, in uno con la costante interpretazione
ad essa fornita, non autorizza la legittimità dell’applicazione che se ne è operata
nel presente procedimento, poiché essa presuppone un reato a consumazione
istantanea, identificabile nell’atto in cui dinanzi al giudice si offre la propria
ricostruzione dei fatti, ith&la stessa rilevanza rispetto al tema del decidere di
quanto dichiarato è circoscritta dall’ambito delle affermazioni inveritiere,
tracciato dai fatti sui quali il teste viene interrogato.
Deve infatti ricordarsi che è ritenuto sufficiente, per la configurabilità del
reato in esame “che il fatto prospettato con la deposizione sia pertinente in
relazione all’oggetto della prova ed alla situazione processuale esistente al
momento consumativo del reato e sia rilevante, suscettibile cioè di portare,
anche in astratto, un contributo alla decisione, a nulla influendo che, in concreto,
la deposizione possa o meno essere utilizzata dal giudice o che la prova sul fatto
possa essere acquisita anche aliunde” (Sez. 6, Sentenza n. 6945 del
12/03/1986, dep. 04/07/1986, imp.Giambarresi, Rv. 173310), potendosi
escludere la sussistenza del reato solo quando i fatti oggetto della deposizione
risultano a priori estranei all’oggetto dell’accertamento (Sez. 6, Sentenza n.
4421 del 07/10/2004, dep. 08/02/2005, imp. Messina, Rv. 231445) o vertano
su fatti e circostanze del tutto estranei all’oggetto dell’accertamento e quindi
risultino inidonei ad arrecare un qualsiasi contributo alla ricerca della prova (Sez.
6, Sentenza n. 34467 del 17/04/2007, dep. 12/09/2007, Ceravolo, Rv.
237840). Il reato sussiste quindi tutte le volte in cui la ricostruzione offerta dal
teste sia pertinente alla causa e suscettibile di portare, anche in astratto, un
contributo alla decisione (Sez. 6, Sentenza n. 44758 del 29/10/2003,
dep. 20/11/2003, imp. Continisio, Rv. 227324), non risultando corretta una
valutazione di rilevanza della prova ex post, svolta sulla base dell’esito del
giudizio in cui questa è stata assunta, stante la già intervenuta consumazione
della condotta, all’atto della deposizione.
La corretta applicazione dei canoni interpretativi richiamati, impone di
concludere che nella specie, ove si è esclusa la sussistenza del reato in via di

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Cassazione sezione VI penale, rg. 51180/2012

base della decisione, in merito all’irrilevanza della deposizione che si assume

fatto, in ragione della mancata utilizzazione da parte del giudice decidente delle
affermazioni rese dagli odierni resistenti al fine di decidere, sussista la violazione
di legge eccepita dal P.m. impugnante.
Ciò impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte
d’appello indicata in dispositivo per il giudizio.
P.Q.M.
giudizio.
Così deciso il 09/10/2013.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia per il

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