Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44708 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44708 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Antonio Savino, nato a Nocera Inferiore il 20/04/1976
avverso la sentenza del 15/05/2012 della Corte d’appello di Salerno
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 15/05/2012 la Corte d’appello di Salerno ha

confermato l’affermazione di responsabilità pronunciata nei confronti di Antonio
Savino dal Tribunale di Nocera Inferiore con provvedimento del 11 luglio 2008 in
relazione al reato di cui all’art. 334 cod.pen., consumato circolando con il
ciclomotore di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo, causandone
il deterioramento.
2. Nell’interesse del Savino la difesa deduce nel suo ricorso violazione di
legge per avere la Corte ritenuto integrato il reato contestato dalla condotta
descritta, che invece realizza esclusivamente l’illecito amministrativo previsto
dall’art. 213 comma 4 cds.
3. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in relazione alla
esclusione del riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado lo
consentissero le condizioni personali dell’interessato, nonché la minima rilevanza
del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

fr

Data Udienza: 09/10/2013

e

2. E’ noto che di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U,
Sentenza n. 1963 del 28/10/2010, dep.21/01/2011, imp. Di Lorenzo, Rv.
248721) sono intervenute a dirimere il contrasto interpretativo insorto riguardo
alla delimitazione applicativa delle disposizioni, apparentemente concorrenti, di
cui agli artt. 334 cod. pen e 213 d. legisl 30 aprile 1992 n. 285, giungendo ad
escludere la configurabilità del reato a carico del custode del mezzo sottoposto a

utilizzazione del bene, e non la sua sottrazione, dispersione o deterioramento,
ipotesi del tutto autonoma rispetto a quella appena richiamata, descritta nella
norma penale, nel presupposto che l’uso del bene non possa univocamente
concretizzare la realizzazione delle uniche condotte penalmente rilevanti,
risultando l’utilizzazione del bene in alcuni casi necessaria, proprio al fine di
escludere il definitivo deterioramento del bene. Si è autorevolmente sostenuto
quindi che nel caso, quale quello in esame, in realtà non si ponga neppure un
problema interpretativo sull’applicazione del principio di specialità tra le due
disposizioni, non verificandosi affatto interferenza applicativa.
In ragione di tali rilievi, esclusa la verificazione nella fattispecie di
elementi di fatto idonei permettere nel concreto, l’individuazione degli elementi
costitutivi della fattispecie penale contestata, posto che pacificamente nel capo di
imputazione si attribuisce all’autore solo l’uso del bene sottoposto al sequestro
che, da quanto specificato in atti non risulta incompatibile con gli scopi del
provvedimento amministrativo, in accoglimento del ricorso deve concludersi per
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 09/10/2013.

sequestro amministrativo, nell’ipotesi in cui sia stata accertata la mera

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