Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44708 del 03/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 44708 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MARCO ANTONIO GAETANO N. IL 13/03/1967
DE LUCA CONCETTA ELEONORA N. IL 07/05/1967
avverso il decreto n. 89/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
15/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘5 , z
(,,,‘
ZR. •■•, p

Vo

c,, cti

Uditi difensor Avv.;

o

rh.)(A)tr

Data Udienza: 03/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Catania, con decreto emesso il 15.05.2014, in parziale
riforma del decreto in data 13.05.2010 del Tribunale in sede, ha dichiarato non
luogo a provvedere sulla misura di prevenzione personale della sorveglianza
speciale di p.s. per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno e imposizione
di una cauzione di 5.000 euro, applicata in primo grado a Di Marco Antonio
Gaetano, per effetto della morte sopravvenuta di quest’ultimo, confermando il
giudizio di pericolosità sociale formulato nei suoi confronti agli effetti della

societarie appartenenti a Di Marco Salvatore e Di Marco Domenico per assenza
della prova di incrementi patrimoniali ingiustificati in capo ai predetti.
2. Avverso il decreto della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione
l’avv. Francesco Antille per conto sia del defunto Di Marco Antonio Gaetano che
della moglie superstite, e terza interessata dal provvedimento di confisca, De
Luca Concetta Eleonora, deducendo il vizio di violazione di legge.
Il ricorso contesta in primo luogo, nell’interesse del Di Marco, la conferma della
misura di prevenzione personale, nonostante la prova documentale della morte
del proposto avvenuta tra il primo e il secondo grado di giudizio, e chiede
l’annullamento della statuizione sul punto.
In secondo luogo, il ricorso deduce, nell’interesse del Di Marco e della De Luca,
l’omessa valutazione da parte del decreto impugnato della documentazione
versata in atti dalla quale risultava: che non era stato nominato un curatore
speciale a tutela dei diritti della figlia minore del Di Marco, divenuta erede del
padre a seguito della sua morte; che l’immobile abitativo di via Danimarca era
stato acquistato con un mutuo dalla De Luca, da lei interamente pagato, e
risultava intestato al Di Marco solo a titolo di comunione legale; che la De Luca
aveva acquistato con denaro proprio, frutto della propria attività di insegnante di
ruolo, il compendio confiscato; il ricorso lamenta l’assenza di motivazione sulla
sproporzione tra il reddito della De Luca e gli acquisti effettuati, e cita una serie
di precedenti giurisprudenziali di questa Corte in materia di confisca di
prevenzione antimafia.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile, deducendo in particolare l’assenza di una
procura speciale rilasciata dalla De Luca al difensore che ha proposto il ricorso.
4. Con memoria depositata il 21.04.2015, il difensore avv. Antille ha insistito per
l’accoglimento dei motivi di ricorso, rilevando l’erronea considerazione da parte
della Corte territoriale del valore dell’unico cespite immobiliare di proprietà dei
ricorrenti, costituito dall’abitazione coniugale di via Danimarca, acquistato prima
del matrimonio con mezzi finanziari della De Luca, titolare di redditi autonomi e

1

confisca dei beni del Di Marco; e ha revocato la confisca dei beni e delle quote

mai gravata da procedimenti penali o di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con riguardo alla posizione di Di Marco Antonio Gaetano, va rilevato che il
ricorso proposto dal difensore, avv. Francesco Antille, dopo la morte della parte
da lui rappresentata e assistita, è inammissibile per difetto di legittimazione e
comporta, nel caso di specie, la condanna personale dell’avv. Antille al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod.proc.pen., che si stima equo

Il principio che la morte dell’assistito fa venir meno la legittimazione del
difensore a proporre l’impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) è
assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte

(ex plurimis,

Sez. 5 n. 10310 del 19/11/2003, Rv. 228015; Sez. 6 n. 21393 del 3/05/2005,
Rv. 232235; Sez. 3 n. 35217 dell’11/04/2007, Rv. 237408; Sez. 3 n. 41801 del
10/07/2013, Rv. 256586): invero, pur riconoscendo l’art. 571 comma 3
cod.proc.pen. al difensore dell’imputato (cui deve assimilarsi la posizione del
soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale) un autonomo potere di
impugnazione, il decesso della parte rappresentata determina la cessazione
automatica degli effetti della nomina difensiva.
Quanto agli effetti sulle spese del giudizio di impugnazione (e, nel caso del
ricorso per cassazione, anche sull’ammenda dovuta dalla parte privata che versi
in colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità) della declaratoria di
inammissibilità che necessariamente deve conseguire – ex art. 591 comma 1 lett.
a) cod.proc.pen. – alla proposizione dell’impugnazione da parte di un soggetto
non legittimato, deve invece registrarsi una difformità di orientamenti nella
giurisprudenza di legittimità.
Escluso in ogni caso che le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria
possano gravare sul soggetto deceduto, che non può essere – per definizione parte del rapporto processuale e destinatario delle relative statuizioni,
l’orientamento che appare maggioritario esclude che “la parte privata” che ha
proposto l’impugnazione, soggetta al principio di soccombenza di cui all’art. 592
comma 1 cod.proc.pen., possa identificarsi nel difensore, per quanto non
legittimato al gravame, sul presupposto che il soggetto investito della difesa
tecnica non può essere considerato parte del processo (Sez. 6 n. 14248 del
19/03/2007, Rv. 236485; nonché Sez. 5 n. 10310 del 2003, sopra citata).
Altro orientamento (Sez. 6 n. 21393 del 3/05/2005, Rv. 232235, imputato
Tramontana) ritiene invece che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per
cassazione, proposto dal difensore dell’interessato già deceduto, comporta la
condanna alle spese del difensore, in quanto costui, una volta defunta la persona

quantificare in 1.000 euro.

da lui assistita, viene ad assumere la qualità di parte privata, essendo l’unico
promotore della fase processuale dell’impugnazione e l’unico interessato all’esito
della stessa.
Ritiene la Corte che quest’ultimo indirizzo debba essere condiviso e confermato,
con riguardo alla fattispecie in esame, nella quale la morte della parte
rappresentata dal difensore non è sopravvenuta nel corso del giudizio
d’impugnazione, ma preesisteva ad esso ed era (pacificamente) nota al difensore
stesso, che ha proposto, dunque, il ricorso per cassazione nell’assenza originaria

potere di instaurare il rapporto d’impugnazione, di cui il difensore era
radicalmente privo per effetto dell’estinzione del mandato difensivo conseguente
alla morte di colui che l’aveva conferito.
Non vi è alcuna ragione, invero, per non riconoscere, in questo specifico caso, la
qualità di parte del rapporto d’impugnazione, che rispetto ai precedenti gradi del
giudizio è caratterizzato da una propria autonomia anche per quanto riguarda il
regime di soccombenza nelle spese (e nell’eventuale ammenda), in capo al
difensore dell’interessato

già defunto prima dell’instaurazione del relativo

rapporto processuale, in quanto il difensore si presenta (in questo caso) come
l’unico ed esclusivo promotore della fase processuale e come l’unico soggetto
interessato all’esito della stessa, non essendo configurabile ab origine nei suoi
confronti (e con riguardo a un segmento qualsiasi della relativa fase giudiziale) la
diversa funzione di mera assistenza e rappresentanza tecnica (di un soggetto che
non esiste più), che i precedenti giurisprudenziali contrari alla condanna alla
spese del difensore hanno valorizzato al fine di escludere la soggezione di
quest’ultimo al generale principio di soccombenza della parte che ha proposto
l’impugnazione dichiarata inammissibile.
Il mancato recupero, da parte dell’erario, delle spese del procedimento e delle
altre somme dovute a titolo sanzionatorio a carico di un soggetto privo fin
dall’origine della legittimazione a instaurare il rapporto processuale, non
troverebbe alcuna giustificazione sul piano logico-sistematico, essendo destinato
a risolversi in un’inspiegabile indulgenza proprio nei confronti di chi, per le
specifiche cognizioni professionali di cui è portatore (a maggior ragione nel caso
del ricorso per cassazione, che richiede in capo al proponente la speciale
abilitazione di cui all’art. 613 comma 1 cod.proc.pen.), deve ritenersi
necessariamente in colpa nella presentazione di un’impugnazione di cui
difettavano in radice le condizioni richieste dalla legge (Sez. 6 n. 21393 del
2005, sopra citata).
La portata generale del principio di soccombenza che discende dal combinato
disposto degli artt. 591 comma 1 lett. a), 592 comma 1 e 616 cod.proc.pen., che

3

– quanto consapevole – della relativa legittimazione e della stessa titolarità del

impone di porre le spese del rapporto processuale d’impugnazione a carico del
soggetto che vi ha dato causa, nell’assenza – originaria e radicale – della relativa
legittimazione, non è dunque suscettibile di deroga soltanto perché il soggetto
non legittimato, alla cui esclusiva iniziativa sono ascrivibili le spese del giudizio
d’impugnazione, coincide, nel caso di specie, col difensore della parte defunta nei
precedenti gradi del procedimento; e la consapevolezza che l’avv. Antille doveva
avere di non essere più il difensore del Di Marco, e di non essere perciò
legittimato a proporre il ricorso, in conseguenza dell’evento morte di cui non solo

provvedimento impugnato come causa di non luogo a provvedere sulla misura di
prevenzione di cui è stata reiterata la richiesta di annullamento, esclude qualsiasi
ipotesi di errore incolpevole nella determinazione della causa di inammissibilità,
che possa costituire ragione di esonero dalla ulteriore condanna al pagamento
della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
2. Con riguardo alla posizione di De Luca Concetta Eleonora, il ricorso è
parimenti inammissibile, per le ragioni che seguono.
Anche volendo superare la questione sollevata nelle conclusioni del Procuratore
Generale sull’esistenza di una valida procura speciale conferita dalla De Luca al
difensore, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso in relazione alla qualità
di terza interessata portatrice di un interesse meramente civilistico la cui
partecipazione e rappresentanza nel procedimento di prevenzione esige
l’osservanza delle regole stabilite dall’art. 100 cod.proc.pen. (Sez. Un. n. 47239
del 30/10/2014, Rv. 260894), che non appare adeguatamente soddisfatta
dall’atto di nomina a difensore dell’avv. Antille presente in atti, che – al di là della
formale intestazione come “dichiarazione di nomina di difensore e contestuale
procura speciale” – non contiene, tra le numerose facoltà ivi indicate, un’espressa
attribuzione del potere di impugnare per cassazione i provvedimenti emessi in
materia di misure di prevenzione (posto che, pur non richiedendosi al riguardo
l’uso di formule sacramentali, occorre pur sempre che l’atto manifesti la volontà
esplicita della parte di autorizzare il difensore a proporre il ricorso per cassazione
avverso il provvedimento gravato, e non si limiti a una semplice nomina
difensiva), assume rilievo decisivo la considerazione che tanto il ricorso quanto la
memoria successiva si limitano a formulare, in termini generici e solo assertivi,
che non assolvono il requisito dell’autosufficienza (Sez. 2 n. 26725
dell’1.03.2013, Rv. 256723), delle mere deduzioni in punto di fatto sulla
provenienza della provvista utilizzata per finanziare l’acquisto del cespite
immobiliare adibito a residenza coniugale, che non denunciano alcuna violazione
di legge del provvedimento impugnato e non possono perciò trovare ingresso nel
giudizio di legittimità.
4

è dato atto nelle premesse del gravame, ma che era già stato valutato dal

All’inammissibilità del ricorso della De Luca consegue la condanna della stessa al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
3. L’avv. Antille non è, infine, legittimato a proporre doglianze, anche di natura
processuale, concernenti la posizione della figlia minore del Di Marco (anch’esse
comunque formulate in termini eminentemente assertivi), per le quali il difensore
necessitava di apposita procura speciale rilasciata dalla terza interessata (o, se
minore, dal soggetto che la rappresenta), restando peraltro impregiudicato il

risulti inciso dalla misura patrimoniale disposta nei confronti dei beni del
proposto – di far valere le proprie ragioni mediante lo strumento dell’incidente di
esecuzione (Sez. 1 n. 28032 del 22/06/2007, Rv. 236930; Sez. 1 n. 16806 del
21/04/2010, Rv. 247072).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente De Luca Concetta
Eleonora nonché l’avv. Francesco Antille al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 3/06/2015

diritto del terzo – che sia rimasto estraneo al procedimento di prevenzione e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA