Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44707 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44707 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
GABUSI RINALDO GIUSEPPE N. IL 26/11/1949
inoltre:
GABUSI RINALDO GIUSEPPE N. IL 26/11/1949
avverso la sentenza n. 3201/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
22/02/2011

Data Udienza: 09/10/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.E .CESQU I
che ha concluso per il rigetto del ricors del PG e per , inam-liss i—
bilità del ricorso dell’imputato;

Udito, per la parte c,i4/(1e, l’Avv

Uditi difensor Avv. A . ORD ILE che insiste , con espressa
tivo sub 4);

r nunc ia al mo-

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto da GABUSI RINALDO GIUST.7,:PPE avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in comp.ne monocratica in data 10-6-2010 che _,all’esito

dl*giudizio – abbreviato,lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione
dagli arresti domiciliari e che lo aveva condannato,previa concessione delle
attenuanti generiche e con la riduzione per il rito p alla pena di mesi quat-

tro di reclusione,la Corte di Appello di Brescia,con sentenza in data 22-02201I,in parziale riforma della decisione di I” grado,riduceva la pena a me-

si tre di reclusione ,concedendoil beneficio della sospensione condizionale
della pena.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cessazione il PG di Brescia
e lo stesso imputato anzidetto l deducendo a motivi dei rispettivi gravami:

il PG:la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena,nonostante le allarmanti
capacita criminogene dell’imputato come già dedotte con ordinanza del GIP
_del Tribunale di Brescia in data 27-11-2009 ed a suo tempo denegata dallo
stesso Tribunale in sede di giudizio di merito di I” gradoicon conseguente

trascurata valutazione delle condizioni ex art.I33 in combinato disposto con
l’art.I64 CID. per legittimare la concessione del predetto beneficio;
GABUSI,tramite il proprio difensore:
I) Errobea applicazione della legge penale ex art.606 lett.b) cpp.
per omessa valutazione e conseguenziale non a3plicazione della scriminante
dello stato di necessità ex art.54 cp.posto che il contestato allontanamento dall’abitazione era stato necessitato dall’urgenza ed i presindibile

necessità di procurarsi gli attrzzi tecnici da lavoro al fine di effettuare .
riparazioni della caldaia dell’immobile in cui è ubicato anche l’apuatamento
del germano consanguineo ed invalido a nome Angelo l potendosi determinare
il peticolo reale ed infausto di eventuale incendio di detta caldaia,con
comprccissione dell’incoltunità personale del congiunto anzidetto di cui il
ricorrente era titore;

2) Violzione dell’art.606 lett.b) cpp. per erronea applicazione della
lege nenalz in punto di asserita sussistenza del dolo del delitto di evasione,stante l’snimus revertendi anche per la necessità di ooperare la
cennata riparazione alla caldaia;
3)Violazione dell’art.606 lett.b) in relazione all’art.53C co.I” cpp.
per error in procedendo in assenza di declaratoria d’ass luzio,e perch:a il

contestato reatp di evasione;

fatto non costituisce reato per mancanza del dolo generico tipicizzante il
4)Erronea aplicazione dell’art.59 co.4″ cp.per errore scusabile nel non /informare preventivamente l’Autorità di Polizia della deneccità di doversi

a llontabare dall’abitazione in cui era detenuto agli .-‘, /-resti domicilia-

ri per la cennata necessità dianzi descritta in relazione allo stato di necessità;
5)Erronea applicazione della legpe penale ex art.606 lett.b) cpp.in rela-

zione alla L.I34/2003 in tema di sistituzione della pena detentiva in – que17.
la pecuniania

Con motivi definiti “Nuovi”,la difesa ha ribadito le stesse considerazioni censorie dedotte con il ricorso principaleponn aggiunta in ordine alla
ritenuta infondatezza del ricorso del PG,atteso il fatto che l’imputato,
dopo la prima sentenza di condan: -, a l asseritamente ostativa al beneficio
della pena sospesa,è stato riabilitato , ,cosìdeterminandosi l’infondatezza
in fatto e diritto dell’impugnazione del PG.

Il ricorso del PG va dichiarato inammissibile,posto che i criteri supportanti la valutazione delle condizioni oggettive e soggettive in forza del combinato disposto degli artt.II3 e 164 cp. in punto di giudizio prognostico

circa la pericolosità sociale dell’imputato è riservata al potere discrezionale del giudice di merito l come tale,insindacabile in questa sede di legittimità se,come nella speie l sufficietemente e correttamente motivato (cfr.
fol.3 sentenza impugnata).
Anche il ricorso dell’imputato va dichiarato inammissibile l posto che le
censure sub I),2),3) e 4) innanzi enunciate,non solo investono caratteri
spiccatamente riferibili ad aspetti in nunto di mero fatto,come tali non de-

ducibili in questa sede di legittimità,ma trovano corretta e motivata risposta alla stregua di quanto emerge dall’impugnata sentenza (cfr.fol.2)

-4-

in punto di non configurabilità oggettiva e soggettiva dei caratteri tipicizzanti l’esimenteinvocata p anche in punto di mero errore sulla sua confi-

gurabilità ex art.59 co.4″ cp.
Non a caso i giudici di merito (cfr.al riguardo anche la decisione di I”
grado)si sono fatti motivato carico di escludere i caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità della situazione asseritamente necessitante lo alcui era detenuto e nel quale trovavasi anche l’abitazione del fratello in-

lontanamento dell’imputato dall’immobile in cui trovavasi l’abitazione in
valido di cui il ricorrente era asseri_tamente tutore,difettando i caratteri

di comprovata,assoluta,improcrastinabile urgenza a tale condotta t in assenza,
peraltro,di motivi ragionevolmente ostativi alla tempestiva e doverosa ininformzione alla competente AG sulle ragioni di necessario allontanamento
da/ luogo degli arresti domiciliari,anche con l’ausilio di terze persone.

Nè sembra potersi cogliere veruno aspetto di “novità” argomentativa nei Motivi nuovi dedotti dalla difesa sui temi oggetto del ricorso principale ed

a cui l come i4nazi dettopha adeguatamente rsposto p anche in punto di logica,
l’impugnata sentenza.
Quanto al motivo di ricorso sub 5),i1 difensore ha espressamente dichiarato,in sede di discussione all’odierna udienza pubblúca,di rinunciare alla
doglianza,fermo restando l peraltro p che quest’ultima non ha formato oggetto

dei motivi di appello e,in ogni caso l potrà essere eventuslmentee dedotta in
sede di esecuzione.

In conclusione , entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la clandanna del GABUSI al pagamento delle spese processuali e della somma equita-

tivamente determinata in Euro rILLE/oo= in favore della cassa delle ammende.
P.Q.7.
DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA GABUS1 RINALDO GIUSEPPE al pagamento delle spese processuali ed , al versamento della somma di Euro mILLE/o0
in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 9-10-2013
IL PR

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